La card docente da 500 euro spetta anche al personale educativo

Spread the love

Corte di Cassazione

Secondo i giudici della Suprema corte i presupposti per l’attribuzione delle risorse sono gli stessi e riguardano gli oneri formativi

di Pietro Alessio Palumbo

(IMAGOECONOMICA)

2′ di lettura

Con sentenza n.32104 del 31 ottobre la Corte di Cassazione ha chiarito che la Carta docente dell’importo nominale di 500 euro annui, istitutita dalla legge sulla Buona scuola, costituisce un beneficio economico che va attribuita oltre che al personale docente vero e proprio anche agli appartenenti al ruolo degli educatori. Secondo Suprema Corte il personale educativo rientra nell’ambito del personale docente poiché la funzione docente va intesa come esplicazione dell’attività di trasmissione della cultura e di contributo alla elaborazione di essa nonché di impulso alla partecipazione dei giovani al processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

La funzione docente

Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico metodologico ed organizzativo-relazionale tra loro correlate ed integrate che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca. Nell’ambito dell’area della funzione docente la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l’attività educativa vera e propria e le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.

La decisione dei giudici

Ciò posto secondo la Corte di Cassazione seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione tipica del personale docente, il personale educativo ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi; di qui l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente. Pertanto tenuto conto della funzione stessa dell’introduzione del bonus in parola non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette a precisi oneri formativi: tali da giustificare l’introduzione di un sostegno ministeriale in correlazione all’esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.

, 2022-11-03 15:18:00, Secondo i giudici della Suprema corte i presupposti per l’attribuzione delle risorse sono gli stessi e riguardano gli oneri formativi, di Pietro Alessio Palumbo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.