La principale novità riguarda l’ampliamento dell’età entro cui è possibile usare il congedo parentale: si passa dai 12 ai 14 anni del figlio. Questo vale anche per:
- figli con disabilità,
- figli adottivi o in affidamento (in questo caso i 14 anni decorrono dall’ingresso in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età).
L’estensione è pensata per permettere ai genitori di essere più presenti anche nei primi anni dell’adolescenza, una fase ricca di cambiamenti emotivi, fisici e sociali.
Restano invece invariati gli aspetti generali del congedo parentale:
- Ogni genitore ha a disposizione 3 mesi non trasferibili; altri 3 mesi possono essere divisi tra i due. In totale si arriva a 9 mesi complessivi.
- La madre può prendere fino a 6 mesi; il padre fino a 6 mesi (che diventano 7 se ne utilizza almeno 3 consecutivi o frazionati).
- In due, i genitori possono utilizzare fino a 10 mesi complessivi (11 mesi se il padre prende almeno 3 mesi).
- Il genitore solo ha diritto a 11 mesi di congedo. Per “genitore solo” si intendono casi come:
- morte o grave malattia dell’altro genitore,
- abbandono o mancato riconoscimento del figlio,
- affidamento esclusivo disposto dal giudice.
Per il personale scolastico che ha concluso il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024, il congedo parentale è indennizzato così:
- primi 30 giorni al 100%,
- secondo e terzo mese all’80% (se usati entro i 6 anni del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
Gli altri mesi restano al 30%.
Il decimo e l’undicesimo mese sono indennizzati al 30% solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Due aspetti da ricordare:
- Il congedo può essere utilizzato anche a ore, utile per piccole esigenze quotidiane.
- Può usufruirne anche la madre intenzionale nelle coppie di donne, come stabilito dalla sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale.
Congedo per malattia dei figli
La seconda novità riguarda il congedo per malattia dei figli.
Fino al 31 dicembre 2025 i genitori potevano prendere, alternativamente, fino a 5 giorni all’anno per ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni.
Dal 2026:
- i giorni disponibili diventano 10 all’anno per ciascun genitore,
- il diritto si estende ai figli da 3 a 14 anni.
I giorni non sono retribuiti, ma resta una specifica tutela previdenziale figurativa.
Per i figli da 0 a 3 anni, per il personale della scuola resta valida la regola del CCNL:
- 30 giorni l’anno per entrambi i genitori, retribuiti, fino ai 3 anni del bambino.
- Eventuali giorni in più non sono pagati, ma sono coperti da contribuzione figurativa e senza limiti di durata.
Ulteriori informazioni utili
- Durante il congedo per malattia del figlio fino a 14 anni, non sono previste visite fiscali: né il bambino deve essere visitato né il genitore deve rispettare fasce di reperibilità.
- Se un genitore sta usando il congedo parentale, questo si sospende automaticamente nel caso in cui richieda un congedo per malattia del figlio.
- Se il figlio (0-14 anni) è ricoverato mentre il genitore è in ferie, le ferie vengono sospese.

