Incentivi per i docenti che non cambiano sede, Cspi boccia il Ministero: “Nessuna distinzione fra chi decide di non trasferirsi e chi non ottiene mobilità”

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Con parere espresso all’unanimità il CSPI, nella riunione svoltasi oggi 25 agosto in modalità telematica, ha espresso parere negativo sulla bozza di decreto ministeriale concernente l’individuazione dei criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi di quanto prevede il DL 36/2022 all’art. 45 comma 1. In sostanza si tratta di incentivi volti a favorire la permanenza dei docenti sulla stessa sede e di conseguenza la continuità didattica.

L’articolo 45, al comma 1, del decreto legge dello scorso 30 aprile, poi convertito in legge 76/22,  prevede infatti: “nelle  more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento  annuale  previsto  al  comma  592  è  riservato   alla valorizzazione del personale docente che garantisca  l’interesse  dei propri alunni e studenti alla  continuità  didattica  ai  sensi  del comma   593,   lettera   b-bis),   e   con   decreto   del   Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono  stabiliti i criteri per l’attribuzione  delle  suddette  risorse,  che  tengono conto almeno degli  anni  di  permanenza  del  docente  nella  stessa istituzione scolastica e della  residenza  o  domicilio  abituale  in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica“. 

Dunque il decreto legge, poi divenuto legge, prevede incentivi per i docenti che decidono di restare nella stessa sede scolastica e, dunque, garantire la continuità didattica. Il tutto, però, dovrà essere confronto con i sindacati per il rinnovo contrattuale.

Quello esaminato dal CSPI è il  decreto attuativo che andrà a definire la ripartizione dei fondi alle scuole, equivalenti a 30 milioni di euro, destinata a valorizzare la professionalità del personale docente che garantisce “l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica” e “che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica”.

Il parere del CSPI, si legge sul sito Cisl Scuola,  evidenzia una serie nutrita di limiti e incongruenze contenuti nel provvedimento in esame, che appare peraltro intempestivo e destinato a essere superato, prima ancora di una sua possibile applicazione, dalla disciplina che sulla stessa materia sarà definita in sede contrattuale.

Nel merito del decreto, il CSPI evidenzia che il criterio adottato per incentivare la continuità didattica dei docenti presuppone di valorizzare quegli insegnanti che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano ottenuto mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazione nonché incarichi di insegnamento a tempo determinato.

Verrebbe pertanto incentivato non il personale docente che intenzionalmente sceglie di rimanere nella stessa scuola a garanzia dell’«interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica» ai sensi della lettera b-bis), comma 593, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii., ma anche coloro che, pur avendo espresso la volontà di trasferimento di sede, non l’abbiano ottenuto per motivi oggettivi (come ad esempio l’indisponibilità di posti).

Il CSPI sottolinea inoltre che il comma 593-bis del DL 36/2022 fa esplicito riferimento agli «anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica»; ne consegue che non può essere sufficiente la maturazione di un “solo” anno scolastico di riferimento per ottenere l’incentivo come prevede invece lo schema di decreto in esame.

Il CSPI evidenzia infine come il decreto non riconosca adeguata centralità alla valorizzazione «… del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai sensi della lettera b-ter) del medesimo comma 593».

Tale criterio per la valorizzazione tra l’altro dovrebbe prescindere dalla residenza del docente, mentre il decreto collega entrambi gli aspetti e ne condiziona l’applicazione.

PARERE CSPI

Il testo 

, 2022-08-25 12:01:00, Con parere espresso all’unanimità il CSPI, nella riunione svoltasi oggi 25 agosto in modalità telematica, ha espresso parere negativo sulla bozza di decreto ministeriale concernente l’individuazione dei criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi di quanto prevede il DL 36/2022 all’art. 45 comma 1. In sostanza si tratta di incentivi volti a favorire la permanenza dei docenti sulla stessa sede e di conseguenza la continuità didattica.
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