Docenti assunti in ruolo nel 2022/23 con vincolo triennale. Cosa si può fare: dalle supplenze all’assegnazione provvisoria

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I docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 sono soggetti al previsto vincolo triennale nella scuola di titolarità. Quando scatta? Cosa si può fare nel triennio di blocco? Come si ottiene la scuola di titolarità?

Contingente

Il MEF ha autorizzato un numero di assunzioni pari a 94.130 posti, come leggiamo anche nel DM n. 184/2022 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23“, cui sono allegati i prospetti di ripartizione dei predetti posti (allegato B) e le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23 (allegato A).

Procedure assunzione a.s. 2022/23

Le assunzioni per l’a.s. 2022/23 si svolgeranno nel seguente ordine e secondo le procedure di seguito indicate:

  1. immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM
  2. immissioni in ruolo tramite Call veloce da GaE e GM
  3. assunzioni straordinarie da GPS prima fascia sostegno

Alle procedure succitate si aggiunge il Concorso straordinario bis.

Evidenziamo che le sole assunzioni, di cui al sopra riportato punto 3, prevedono che gli aspiranti ottengano nell’a.s. 2022/23 un contratto a tempo determinato, nel corso del quale sostengono il percorso annuale di formazione e prova, superato il quale sono ammessi alla prova disciplinare; superati anno di prova e prova disciplinare, gli interessati saranno assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio. Pertanto, per tali docenti le disposizioni relative al vincolo triennale (vedi di seguito) e alla scuola di titolarità si applicheranno dopo l’assunzione a tempo indeterminato. Lo stesso dicasi per gli assunti dal concorso straordinario bis.

Vincolo triennale

Ai sensi dell’articolo dell’art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022), decreto legislativo (n. 59/2017) cui rinvia il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022 (convertito in legge n. 51/2022), i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Alla luce della disposizione sopra riportata, i docenti assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21, nel periodo di blocco triennale:

  • non possono presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale;
  • non possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione interprovinciale;
  • possono presentare domanda di assegnazione provinciale (ossia nella provincia di titolarità);
  • possono accettare incarichi di supplenza, per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 CCNL 2007)

Sede di titolarità e vincolo triennale

Il CCNI sulla mobilità 2022/25, considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, ha previsto una specifica disposizione per i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, senza comunque modificare il vincolo di permanenza suddetto (ma facendolo, eventualmente, slittare di un anno).

Alla luce della disposizione contrattuale, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità (quindi ottenuto il ruolo per il 2022/23, gli interessati possono presentare domanda per l’a.s. 2023/24); nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:

  • scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria (per l’a.s. 2023/4) per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda (per l’a.s. 2023/4) ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.

L’excursus normativo è stato spiegato e sintetizzato dall’USR Piemonte in questa nota

Supplenze al 31 agosto e 30 giugno anche per i docenti di ruolo. Si applica art. 36, CHIARIMENTI per neoimmessi dal 2020/21

, 2022-08-25 12:20:00, I docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 sono soggetti al previsto vincolo triennale nella scuola di titolarità. Quando scatta? Cosa si può fare nel triennio di blocco? Come si ottiene la scuola di titolarità?
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