Supplenze 2023: docente abbandona da GPS dopo qualche settimana di insegnamento, può ancora ottenere incarichi fino all8 giugno. Chiarimenti

Sì, il docente che abbandona una supplenza conferita da GaE o GPS può accettare eventuali altre supplenze dalle graduatorie di istituto.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Chiedo cortesemente un chiarimento sulla casistica “abbandono servizio di una supplenza GPS”. Sono titolare di una supplenza GPS al 31 agosto. Posso lasciarla per ottenere una supplenza breve (cioè fino a massimo l’8 giugno) da Graduatorie d’Istituto? Leggendo l’articolo 14 dell’OM 112/2022 comma 1 lettera b (combinato con l’articolo 2 comma 4), sembra che sia possibile. L’articolo 14 comma 1 lettera b) dice che non si possono accettare solo le supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), ossia rispettivamente le supplenze annuali e le supplenze fino al 30 giugno. Sempre l’articolo 14, comma 1, lettera b) non fa infatti riferimento alle supplenze brevi, che tra l’altro nell’articolo 2 comma 4 sono citate al punto c). Chiedo cortesemente una conferma o un chiarimento su questo punto.

Rispondiamo alla lettrice, confermando quanto detto dalla stessa, ossia che è possibile ottenere supplenze temporanee dalle GI, pur abbondando la supplenza ottenuta da GPS. Così, infatti, dispone l’articolo 14, comma 1 – lettera b), dell’OM 112/2022, citato anche dalla lettrice:

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime

Dunque, per le supplenze conferite da GPS (o GaE), la sanzione prevista per l’abbandono del servizio è l’impossibilità di conseguire, per il biennio di vigenza delle graduatorie (ricordiamo che il 23/24 è l’ultimo anno di vigenza, per cui la sanzione riguarda un solo anno scolastico, ossia quello corrente), supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche (al 31/08 o al 30/06) da GaE, GPS e, in caso di esaurimento delle stesse, dalle GI.

Questa la sanzione, per cui la lettrice non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 (nemmeno dalle GI), mentre potrà ottenere quelle temporanee, il cui termine ultimo è legato alle esigenze di servizio (al massimo sino al termine delle lezioni).

La data dell’8 giugno indicata nel titolo è infatti indicativa: significa che il docente può ancora avere supplenze temporanee che possono essere brevissime, più lunghe o anche avere come data ultima l’ultimo giorno di lezione, data stabilita a livello regionale. Questo il calendario per il 2023/24: l’8 giugno è una data che accomuna varie regioni, anche se ci sono piccole variazioni.

Di seguito tutte le previste sanzioni per le supplenze conferite da GaE/GPS e dalle GI.

GaE/GPS

  • La rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti).
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

Graduatorie di istituto

Rinuncia posto comune

L’aspirante che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto comune:

  • non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Rinuncia  posto di sostegno

L’aspirante specializzato che rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno:

  • non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati, il solo anno scolastico di riferimento e gli aspiranti totalmente o parzialmente (che quindi devono completare l’orario) inoccupati; non si applica, invece, agli aspiranti che abbiano già fornito fornito accettazione per altra supplenza ovvero che siano occupati per l’intero orario di servizio.

Abbandono servizio

L’aspirante che abbandona il servizio non potrà ottenere supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

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