Graduatorie di istituto, si può lasciare supplenza al 30 giugno per accettarne un’altra, anche al 31 agosto?

Quando è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno, conferita dalle graduatorie di istituto? E’ possibile lasciarla per altra supplenza al 30/06 ovvero al 31/08 sempre da GI?

Quesito

Uno nostro lettore scrive:

Ho accettato una supplenza da GI, fino al 30/06, per la classe A22. Se nei prossimi giorni arrivassero altre chiamate, sempre da GI, al 30/06 o al 31/08, potrei cambiare assegnazione? E nel caso la chiamata arrivasse dall’altra classe di concorso in cui sono inserito (la A12)?

Supplenze da GI

Dalle graduatorie di istituto, com’è noto, si assegnano generalmente le supplenze brevi e saltuarie (malattia, infortunio, maternità …), tuttavia dalle stesse possono essere attribuite anche:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario

L’attribuzione delle suddette supplenze al 31/08 (punto 1 sopra riportato) e al 30/06 (punto 2 sopra riportato) è possibile solo in caso di incapienza o esaurimento delle GPS.

Sanzioni graduatorie istituto

L’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 112/2022 indica le sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza o alla sua proroga o conferma ovvero di abbandono del servizio:

– la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta, per l’a.s. di riferimento, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto, per l’a.s. di riferimento, sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. Riguardo alle predette sanzioni, precisiamo che:

  • le sanzioni si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • le sanzioni riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero  la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale equivalgono alla rinuncia esplicita (per cui si applicano le sanzioni riportate);
  • le sanzioni non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

– l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In sostanza, in caso di abbandono del servizio, non si potrà ottenere alcuna supplenza dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24.

Approfondisci

Quando si può lasciare la supplenza da GI

Il sopra citato articolo 14 dell’OM n. 112/2022, al comma 3, dispone:

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. 

Dunque, il personale che ha ottenuto una supplenza dalle GI può sempre lasciarla per un’altra conferita da GaE e GPS, infatti, le supplenze citate nel testo sopra riportato [di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)] sono quelle al 31/08 e al 30/06, conferite dalle predette graduatorie (GaE e GPS).

Risposta al quesito

Ho accettato una supplenza da GI, fino al 30/06, per la classe A22. Se nei prossimi giorni arrivassero altre chiamate, sempre da GI, al 30/06 o al 31/08, potrei cambiare assegnazione? E nel caso la chiamata arrivasse dall’altra classe di concorso in cui sono inserito (la A12)?

Alla luce di quanto detto sopra, il nostro lettore non potrà lasciare la supplenza al 30/06, conferita dalla graduatorie di istituto, per un’altra sempre attribuita dalle predette graduatorie, nemmeno per la A12; qualora la lasciasse, cadrebbe nella sanzione dell’abbandono del servizio, per cui non potrebbe più ottenere supplenze dalle GI per il biennio 2022/24.

Il lettore, invece, potrebbe lasciare la supplenza in caso di nomina da GPS (come detto sopra).

La consulenza

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, 2022-09-17 10:41:00, Quando è possibile lasciare una supplenza al 30 giugno, conferita dalle graduatorie di istituto? E’ possibile lasciarla per altra supplenza al 30/06 ovvero al 31/08 sempre da GI?
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