Supplenze da graduatorie di istituto, segreterie mi chiamano ma io non ho aggiornato le GPS. Posso accettare la nomina?

Supplenze, è la fase centrale delle nomine da graduatorie di istituto per quelle supplenze che non possono essere coperte da GaE o GPS. Le graduatorie di istituto sono tre e vanno scorse per intero, + quelle degli istituti viciniori, prima di dichiarare di non avere insegnanti a disposizione. Chi fa parte delle graduatorie di istituto.

Una nostra lettrice chiede

Sono stata contattata da un istituto per una supplenza,  non sono riuscita a fare l’aggiornamento delle graduatorie, ovviamente non credo di averne diritto. Cosa devo fare? Come mai risulto ancora nelle liste?

Chi era presente nelle GPS 2020 e non ha aggiornato, è comunque in graduatoria

Ciò che la collega dimentica è che gli aspiranti erano presenti nelle GPS del 2020, pur non avendo aggiornato la propria posizione entro il 31 maggio 2022, sono comunque presenti nelle graduatorie GPS del 2022 – 24. Hanno infatti mantenuto lo stesso punteggio, acquisito la nuova posizione spettante in base ai nuovi inserimenti /aggiornamenti/ eventualmente perso le preferenze che vanno indicate ad ogni aggiornamento.

A indicarlo è l’OM n. 112 art. 3 comma 4 “Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/2021- 2021/2022, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza.”

Anzi, diremo di più. Poichè la collega compariva nelle GPS, avrebbe anche potuto presentare domanda, entro il 16 agosto 2022, per partecipare all’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023.  Ma intuiamo che non abbia fatto nulla di tutto ciò, per cui risulta rinunciataria per questa tipologia di supplenze assegnate da GaE o GPS o, in caso di incapienza di queste graduatorie, dalle graduatorie di istituto.

Sempre l’OM specifica infatti all’art. 12 comma 4 ” La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. ”

Gli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 2 comma 4 lettere a) e b) sono infatti

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili,
resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

5. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di
esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie
di istituto di cui all’articolo 11.

Quindi la docente, non presentando la domanda entro il 16 agosto ha rinunciato alle proposte di supplenza al 31 agosto o 30 giugno conferite da GaE(ma riteniamo che la docente non sia inserita in questa graduatoria), da GPS e da graduatoria di istituto qualora la GPS si esaurisca.

Quali supplenze può accettare?

Allora, pur essendo presente nelle GPS, quali supplenze può accettare la collega?

Esclusivamente quelle indicate al punto c) dell’art. 2 comma 4 “supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”

Si tratta di tutte le supplenze temporanee (malattia, gravidanza, aspettative temporanee), per le quali la data ultima del contratto potrà essere max l’ultimo giorno di lezione. Data diversa, stabilita dal calendario regionale.

Naturalmente si presuppone che nella domanda del 2020 la docente avesse espresso le preferenze per le 20 scuole per ogni classe di concorso, scuole che vengono riconfermate anche per il 2022 – 2024 proprio in virtù del fatto che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle GPS non ha come conseguenza la cancellazione dalla graduatoria.

Pertanto la risposta alla domanda è affermativa, se la supplenza rientra nella tipologia per la quale la docente può concorrere per l’anno scolastico 2022/23, circostanza che la scuola deve appurare scrupolosamente per assicurare la massima trasparenza nello scorrimento delle graduatorie.

La consulenza

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, 2022-09-24 09:27:00, Supplenze, è la fase centrale delle nomine da graduatorie di istituto per quelle supplenze che non possono essere coperte da GaE o GPS. Le graduatorie di istituto sono tre e vanno scorse per intero, + quelle degli istituti viciniori, prima di dichiarare di non avere insegnanti a disposizione. Chi fa parte delle graduatorie di istituto.
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