Gli esami di idoneità di candidati esterni, interni e in istruzione parentale. Guida

I candidati esterni che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado possono partecipare, trascorso l’intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo di cui sopra i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte, a norma dell’art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. I candidati esterni in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità (come precisa il “Regolamento recante Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi” del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” di Verona che abbiamo preso come esempio di “Buona scuola”) i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell’anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 Marzo. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. Per i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell’anno scolastico in corso, l’ammissione all’esame di Stato è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l’indirizzo corrispondente. Diversa organizzazione, all’interno dei limiti previsti dalla normativa vigente, può essere disposta ma non a discapito dello studente. L’esempio che stiamo riportando si muove egregiamente nell’alveo della più volte richiamata normativa vigente. Eventuali modifiche alla tessa che dovessero sorgere nell’arco di questo anno scolastico saranno oggetto di eventuale attenzione.

Istruzione parentale

Gli eventuali allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell’Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte per il passaggio alla classe successiva fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

Norme per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)

Le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).

La documentazione

La documentazione delle attività svolte – come in maniera egregia e puntuale prevede il “Regolamento recante Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi” del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” di Verona, che stiamo prendendo a riferimento come esempio di eccellente pratica, diretto con grande competenza dirigenziale dalla DS Prof.ssa Anna Capasso – deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro Istituto, con l’indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

Le competenze acquisite

La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell’ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta.

Nota sugli alunni su cui pende il giudizio sospeso per l’assegnazione di debiti formativi

Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di agosto, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo. Questo Istituto non rilascerà quindi nulla osta in uscita a nessun alunno che debba sostenere il test per il superamento del debito formativo. Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso il nostro Istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L’Ufficio registrerà la domanda e l’accetterà con riserva, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza. A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri indirizzi di studio, il dirigente rilascerà un attestato provvisorio che documenta l’intenzione manifestata. Il nulla osta formale sarà tuttavia rilasciato solo dopo notizia dell’esito dello scrutinio del test di recupero dei debiti formativi.

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