La materia relativa ai permessi ai dipendenti pubblici (il riferimento che facciamo è, comunque, al mondo della scuola) in occasione delle elezioni (in questo caso specifico le regionali nel Lazio e in Lombardia) è disciplinata dalla circolare della “Ragioneria generale dello Stato” Igop n. 23 del 10.3.1992.
L’autorizzazione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del DPR 30.3.1967, n. 361, è ipotizzabile esclusivamente nell’ipotesi in cui il docente o il personale ATA risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni (o abbia ottenuto una supplenza in prossimità dell’appuntamento elettorale) il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia potuto adempiere nel tempo previsto dalla normativa all’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
Se dovesse ricorrere questa circostanza al docente o al personale ATA in servizio nell’istituzione scolastica va, comunque, riconosciuto il permesso per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti temporali indicati dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 e che, a seguire, indichiamo. Detti tempi devono intendersi comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:
- un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per movimenti da e per le isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Assenza dal lavoro di docenti e personale ATA che si devono recare a votare in comuni diversi da quello di servizio
Il personale docente e ATA che non si può collocare nella situazione descritta al paragrafo precedente, e verosimilmente che abbia conservato la residenza in un comune diverso da quello di attuale servizio senza, congiuntamente, avviato, in tempo, avviato l‘iter amministrativo per richiedere il cambio di residenza, non è posto nelle condizioni giuridiche di beneficiare del permesso elettorale. Non è comunque negabile il diritto del lavoratore a chiedere e, conseguentemente, a ottenere i permessi non retribuiti (per il personale con contratto a tempo determinato) per raggiungere il proprio comune di residenza con quelli che definisce la norma “mezzi di trasporto ordinari” (treno, aereo, nave). Solamente il personale con rapporto a tempo indeterminato può utilizzare, per tale finalità, uno o due giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 15 c. 2 del Ccnl/03 (tre giorni + sei di ferie per i docenti) se non sono questi permessi già stati utilizzati. Il diritto di voto è, a norma dell’art. 48 della Costituzione Italiana, dovere civico ed viene, dunque, tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento giuridico in materia di esercizio dei diritti politici: fatta questa premessa è assolutamente illegittimo ogni comportamento teso ad ostacolarlo e, o peggio ancora di fatto ad impedirlo.
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