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Part time ciclico: come funziona il calcolo di ferie, festività, permessi e congedo biennale

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Con il termine part time “ciclico” si intende un regime di prestazione dell’attività lavorativa organizzato in modo verticale, per il quale dunque il lavoratore svolge la prestazione lavorativa solo in alcuni giorni, settimane, mesi o periodi dell’anno. Si applica dunque la normativa prevista dalle norme generali e dai CCNL del comparto scuola per i contratti di lavoro part time. Per quanto concerne l’individuazione dei giorni o dei periodi in cui il dipendente che chiede il part time ciclico deve prestare servizio, il dirigente scolastico non è vincolato alle indicazioni del dipendente dovendo sempre privilegiare le esigenze dell’istituzione scolastica. Pertanto, l’organizzazione della prestazione lavorativa di tipo verticale deve essere pattuita tra le parti, non può di certo essere stabilita unilateralmente dal dipendente.

Con il contributo forniamo chiarimenti utili ai docenti e ATA in regime di part time ciclico sul calcolo delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi per motivi personali o familiari.

Il calcolo delle ferie.

Il personale in regime di part time ciclico ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il criterio dunque per il calcolo delle ferie è il numero di giorni lavorativi, indipendentemente dalle ore di lavoro indicate nel contratto di lavoro.

Per il personale ATA si applica l’art. 58 comma 11 CCNL 2007: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa”.

Per il personale docente si applica l’art. 39, comma 11 CCNL 2007: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.”

Ne consegue che per individuare il numero di giorni di ferie spettanti va eseguito il seguente calcolo. Numero di giorni di lavoro a settimana : 6 (cioè i giorni lavorativi della settimana). Il risultato va moltiplicato per 32 (cioè i giorni di ferie riconosciuti ai dipendenti in regime full time).

Il calcolo delle festività.

Le festività (giorni segnati rosso sul calendario) sono fruite dal dipendente in part time solo ove questi ricadano nei giorni di esecuzione dell’attività lavorativa. In caso contrario, il dipendente non fruirà né potrà godere a recupero di tali festività.

La tesi è stata confermata dall’ARAN nel 2018.

Il calcolo dei permessi per motivi personali o familiari del personale ATA.

In relazione ai permessi per motivi personali o familiari previsti per il personale ATA, la disciplina è contenuta nell’art. 31 del CCNL Istruzione 2016-2018: “Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso”.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il riproporzionamento andrà effettuato, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno.

Inoltre, sempre nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, nel quale rientra il part time ciclico, non si procede al riproporzionamento della durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata dell’intera giornata lavorativa. in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.

Il calcolo dei permessi per visite specialistiche del personale ATA.

Ai sensi dell’art. 33 del CCNL Istruzione 2016-2018: “Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso”.

Per i dipendenti in parti time ciclico si procede al riproporzionamento del numero annuo delle ore di permesso, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno, non si terrà conto dell’orario lavorativo i fini del calcolo.

Inoltre, anche per tali permessi, non si procede al riproporzionamento della durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata dell’intera giornata lavorativa. in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.

Congedo biennale e part time ciclico.

Il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 all’art. 42, modificato dal D.lgs. n.119/2011, prevede l’istituto del congedo biennale retribuito fruibile per assistere familiari con disabilità grave accertata e certificata, ai sensi dell’art.3, comma 3, della L. n.104 del 5 febbraio 1992.

La durata massima dell’istituto è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa, fruibili in modalità frazionata o continuativa.

La fruibilità spetta al coniuge (o alla persona unita civilmente), o in caso di decesso, assenza o impossibilità, spetta alternativamente secondo tale ordine di priorità: al genitore, al figlio/a, al fratello o alla sorella, da ultimo al parente o all’affine fino al terzo grado. Fermo restando il requisito della convivenza.

Per il dipendente in part time ciclico, la durata del congedo va riproporzionata, rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi, a seconda dei giorni/settimane/mesi dell’anno in cui è prevista la prestazione lavorativa, va considerato che in linea di principio generale, i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta l’attività lavorativa, pertanto il conteggio dovrebbe comprendere solo giorni/settimane/mesi coincidenti con quelli lavorativi.

, 2022-04-13 06:05:00, Con il termine part time “ciclico” si intende un regime di prestazione dell’attività lavorativa organizzato in modo verticale, per il quale dunque il lavoratore svolge la prestazione lavorativa solo in alcuni giorni, settimane, mesi o periodi dell’anno. Si applica dunque la normativa prevista dalle norme generali e dai CCNL del comparto scuola per i contratti di lavoro part time. Per quanto concerne l’individuazione dei giorni o dei periodi in cui il dipendente che chiede il part time ciclico deve prestare servizio, il dirigente scolastico non è vincolato alle indicazioni del dipendente dovendo sempre privilegiare le esigenze dell’istituzione scolastica. Pertanto, l’organizzazione della prestazione lavorativa di tipo verticale deve essere pattuita tra le parti, non può di certo essere stabilita unilateralmente dal dipendente.
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