La prof assenteista si difende: Mai destituita né sanzionata. Le assenze non andavano considerate nel processo

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Ha destato scalpore la vicenda di una docente di storia e filosofia destituita dall’incarico perché assente per 20 anni su 24 di servizio. La donna rompe il silenzio con due comunicati stampa riportati da Il Corriere della Sera e spiega la sua versione dei fatti.

Quanto si legge nella sentenza di Cassazione è totalmente non rispondente a verità fondata in diritto. Non vi è alcun cenno della parola “destituzione” nella sentenza di primo grado, ma appare per la prima volta dal nulla nella sentenza d’appello, poi pedissequamente riportata in quella di Cassazione: ne deriva l’assenza di qualsivoglia fondamento giuridico procedurale” afferma la prof.

L’insegnante precisa inoltre che che l’articolo 512 del Decreto legge 297/1994, menzionata dalla Corte di Cassazione, non prevede destituzione bensì il docente può essere dispensato dal servizio per incapacità.

La destituzione costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari a carico degli impiegati civili dello Stato e nel corso della mia carriera non ho mai ricevuto una sanzione disciplinare” evidenzia.

In aggiunta la prof sottolinea che nel decreto del dirigente scolastico non vi è la dicitura “destituita” ma “dispensata dall’incarico per incapacità didattica”.

Quanto alle assenze l’insegnante dichiara che “è una tesi infondata nella realtà, non credibile anche a prima vista e senza conoscere i fatti e gli atti da parte di chiunque sia dotato di pur minimo discernimento“, nonché “una tesi ‘nuova’ che come tale non avrebbe potuto essere proposta nel ricorso d’appello“.

Secondo la prof nel processo non si sarebbe dovuto prendere in considerazione l’elemento nuovo, considerato che in altri casi la Cassazione aveva rigettato i ricorsi quando in Corte d’Appello veniva citato un elemento non presente nel processo di primo grado.

“Mentre, dunque, pacificamente la Corte di Cassazione in tutte le sue sentenze in materia di ‘nuova’ introduzione nel giudizio di appello si esprime per l’inammissibilità del ricorso, per la prima volta nella storia della Repubblica la stessa Suprema Corte condanna la professoressa De Lio che è stata la vittima dell’introduzione di un tema nuovo in appello” conclude la docente.

La sentenza della Corte di Cassazione

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