Se si presta servizio dinsegnamento senza averne titolo, perchè si è dichiarato il falso, si deve restituire lo stipendio

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Una docente veniva condannata per l’indebita percezione degli emolumenti per attività di insegnamento svolta in assenza dei requisiti prescritti dalla normativa . Si tratta di una casistica che ha visto sorgere diversi contenziosi nel tempo. In particolare, nel caso in questione, la docente era stata assunta  con contratto a tempo indeterminato perché inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, l’inserimento in graduatoria era stato disposto per effetto della dichiarazione, resa con la domanda presentata dalla stessa, di essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso in oggetto.

La questione

L’USR accertava che l’interessata, contrariamente a quanto dichiarato, non aveva superato le prove del concorso per titoli ed esami, atteso che, dopo aver superato le prove scritte, aveva ottenuto, alla prova orale, una votazione inferiore al minimo   previsto per il superamento della prova. Di conseguenza, l’U.S.R. aveva disposto la cancellazione della stessa da tutte le graduatorie ad esaurimento con decadenza  da ogni beneficio derivante dall’inserimento, illegittimo, nelle suddette graduatorie.

Sussiste danno erariale se si presta attività d’insegnamento senza averne titolo

Con la sentenza n. 1/A/2023 la Corte dei Conti d’Appello per la regione siciliana afferma che nessun dubbio può sorgere sulla sussistenza di un danno concreto, attuale ed esattamente determinato, rappresentato dagli emolumenti percepiti per attività di insegnamento svolta senza aver superato gli esami di abilitazione per la materia e la classe sopra indicati, atteso che, in mancanza del titolo prescritto, che richiede, peraltro, una specifica ed elevata qualificazione professionale, tale attività deve considerarsi tamquam non esset.

Sussiste dolo se si dichiara all’atto della domanda una condizione non corrispondente al vero
Con riguardo all’elemento psicologico, la Corte fa presente che nessun dubbio vi è  in relazione al fatto che può sorgere sul carattere doloso della condotta tenuta della docente che ha dichiarato falsamente di possedere il titolo di abilitazione all’insegnamento, al fine di ottenere l’inserimento in una graduatoria ad esaurimento che presupponeva il possesso di tale titolo ed è stata illecitamente assunta, a tempo indeterminato, sempre sulla base del medesimo, inesistente presupposto.

Anche se la domanda è compilata dai sindacati e si dichiara un titolo non posseduto la responsabilità è della docente
Risulta, pertanto, pienamente condivisibile la pronunzia di primo grado, secondo la quale “l’elemento psicologico del dolo deve ravvisarsi nella cosciente e voluta predisposizione ed  utilizzazione di autodichiarazioni attestanti una circostanza falsa (…)”, mentre appare inverosimile l’affermazione dell’appellante secondo la quale “molti esponenti di piccoli sindacati si recavano
(…) presso le scuole private offrendosi di realizzare la compilazione della modulistica a fronte del versamento di una quota d’adesione sindacale. Così, la prof.ssa ha visto la propria domanda compilata da terzi e l’ha unicamente sottoscritta, seppur con leggerezza”.

Per i giudici, pertanto,  ammesso e non concesso che la domanda sia stata compilata da terzi e sottoscritta “con leggerezza” dalla docente ,nel caso in commento, nulla viene specificato con riferimento alle formalità successive (presentazione della domanda, produzione di documentazione, stipulazione del contratto di lavoro, immissione in servizio, svolgimento delle funzioni) ed è impensabile che tutti questi passaggi siano stati posti in essere senza piena consapevolezza e volontarietà da parte dell’appellante. A ciò si aggiunga, conclude la corte siciliana, che alcune informazioni dettagliate contenute dall’istanza di inserimento in graduatoria non potevano essere conosciute da un non meglio identificato compilatore, diverso  dalla diretta interessata.

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