La figura dell’esperto nelle progettualità PON: competenze, selezione e i suoi compiti

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Come risaputo il Programma Operativo Nazionale (PON) è un Programma plurifondo, finalizzato al miglioramento del servizio istruzione  ha una duplice finalità: 1. perseguire l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi; sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà, per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi e assicurare a ciascuno la possibilità del successo formativo; 2. promuovere le eccellenze, sviluppando le potenzialità e valorizzando i meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.

L’esperto PON deve modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi

L’esperto de PON, dunque, è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica

L’esperto – si legge nel documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” – è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e altre metodologie specifiche e innovative). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.

L’attuazione del programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi

Nella fase di realizzazione, l’esperto coordina il gruppo e i singoli, in aula ma anche, se necessario, in altra sede (vedi, ad esempio, i tanti PON gestiti all’esterno delle aule, per fortuna, potremmo dire), attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Mai ritenere che esso sia l’attuatore di un team shot definito dalla scuola e che tutto risulta essere immutabile. Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati – si legge nel documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” – sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione sono parte integrante del suo contratto/incarico.

Esperto non si diventa per titolo di studio ma per preparazione nelle materie specifiche e nelle tecniche di insegnamento

Una sonora bocciatura per quelle scuole che ritengono che il possesso di una laurea equivalga alla classificazione o alla catalogazione di un esperto. E una bocciatura ancora più sonora a quelle scuole che, incuranti dell’importanza che riveste, hanno escluso dalla valutazione dei titoli (nella libertà, eccessiva potremmo dire, dell’organizzazione della scuola) relativi all’esperienza professionale. Quale esperto hanno selezionato? I PON non sono scelte strategiche finalizzate alla crescita della comunità e dei suoi utenti. Agli esperti è richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere – si legge nel documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” – le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. Una laurea, spesso conseguita in modalità inenarrabili, non è sinonimo di competenze specifiche spendibili nei PON.

Le esperienze professionali non sono le esperienze pregresse nei PON

Ciò non vuol dire, però, esperienze solamente in analoghi PON. Il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” specifica, infatti, che andrebbe limitato il peso attribuito ai criteri afferenti alle pregresse esperienze in analoghe iniziative finanziate nell’ambito del PON. Ciò non vuol dire, ad esempio, per un modulo di giornalismo che vada bene assegnare lo stesso ad un docente laureato in lingua italiana. Inutile dirlo che i giornalisti non laureati e laureati in altra disciplina sono quasi la totalità e la laurea in lingua italiana o in scienze della comunicazione non è assolutamente un criterio. Adeguato sarebbe, in questo caso, ad esempio, l’iscrizione all’albo professionale e le esperienze nel campo del giornalismo. Sempre se la scuola ha chiara la finalità del PON.

Le competenze specifiche

È lo stesso manuale contenente le “Linee guida” a stabilire che “si sottolinea che la realizzazione dei progetti finanziati dal PON implica l’impiego di risorse dotate

delle necessarie competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste dai singoli avvisi. Al riguardo, si rileva che presupposto per l’affidamento di un incarico esterno è l’assenza, all’interno dell’ente, di risorse umane in grado di svolgere l’attività affidata al soggetto esterno (a tal riguardo si legga Corte dei Conti Basilicata, Sez. giurisdiz., 1° luglio 2015, n. 36). Il principio generale dell’ordinamento è che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono”.

La selezione degli Esperti

La selezione degli Esperti deve essere svolta dalle istituzioni scolastiche in conformità alle

disposizioni normative vigenti relative al conferimento degli incarichi effettuato da parte delle

Pubbliche Amministrazioni. La selezione di Esperti e Tutor deve essere svolta dalle istituzioni scolastiche in conformità alle disposizioni normative vigenti relative al conferimento degli incarichi effettuato da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Prima il personale interno all’istituzione scolastica

È, ormai, acclarata la necessità che la Pubblica Amministrazione debba prima di tutto accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. E lo debba fare senza porre in essere meccanismi ingegnosi per escludere, a priori, il suo personale, con richieste talmente complesse da essere chiaro a monte che c’è un interesse diverso a procedere. Dicevamo l’affidamento esterno può avvenire, previo espletamento di una procedura comparativa, finalizzata a conferire incarichi individuali, con “contratti di lavoro autonomo”, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza – si legge nel documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – dei seguenti presupposti di legittimità:

  • l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite

    dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e

    determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione

    conferente;
  • l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di

    utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

  • devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della

    collaborazione.

Docenze svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica

L’Articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recita che “si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (..) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, erma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

, 2022-11-24 06:40:00, Come risaputo il Programma Operativo Nazionale (PON) è un Programma plurifondo, finalizzato al miglioramento del servizio istruzione  ha una duplice finalità: 1. perseguire l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi; sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà, per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi e assicurare a ciascuno la possibilità del successo formativo; 2. promuovere le eccellenze, sviluppando le potenzialità e valorizzando i meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.
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