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Ecco le indicazioni per i comandi fuori ruolo per presidi e docenti

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Autonomia scolastica

L’istruzione pubblica la nota: incarichi triennali e 36 ore di servizio settimanale.

di Laura Virli

2′ di lettura

Con la nota n. 22890 del 13 aprile 2022 il ministero dell’Istruzione ha reso note le consuete indicazioni che disciplinano l’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti previsti dalla normativa vigente. Partiamo dall’assegnazione di dirigenti scolastici e docenti per compiti connessi all’autonomia scolastica. Il 31 agosto 2022 termina il triennio di durata degli incarichi connessi all’autonomia scolastica ai sensi del comma 8 dell’art. 26 della legge 448/1998 e della precedente circolare n.11233 del 10 aprile 2019. Pertanto, è necessario procedere a una nuova individuazione di docenti e dirigenti scolastici da assegnare all’amministrazione centrale del ministero dell’Istruzione e agli uffici scolastici regionali per un totale di centocinquanta unità.

La selezione

La selezione sarà operata dai dipartimenti e dalle direzioni generali secondo le modalità consuete. L’incarico avrà durata triennale, rimanendo salva la possibilità di revoca motivata dell’incarico da parte dell’amministrazione. La sede di servizio sarà presso l’amministrazione centrale o presso gli uffici scolastici regionali, comprese le articolazioni territoriali degli stessi. L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio contratto di lavoro. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido ai fini giuridici ed economici. I collocamenti fuori ruolo dei docenti che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.

Assegnazione presso enti e associazioni professionali

Dirigenti scolastici e docenti potranno essere assegnati presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, nella misura di massimo cento unità, e durata non superiore ad un anno. Un massimo di cinquanta unità potranno essere comandate, sempre per massimo un anno, presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Le richieste, da inviare entro il 13 maggio 2022, saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti. L’elenco delle associazioni verrà pubblicato sul sito del Ministero.

Progetti nazionali di rete

Gli uffici scolastici regionali provvederanno a confermare o a individuare nuovamente, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge 107/15, in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati, i docenti cui affidare, anche per l’anno scolastico 2022/2023, previa collocazione in posizione di comando, un incarico annuale per l’attuazione dei progetti nazionali.

, 2022-04-19 18:52:00, L’istruzione pubblica la nota: incarichi triennali e 36 ore di servizio settimanale., di Laura Virli

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