Concorso dirigenti scolastici, composizione commissione e requisiti

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Dopo la pubblicazione del Regolamento che disciplinerà i prossimi concorsi per dirigenti scolastici, si attende adesso il bando di concorso che darà avvio alla procedura. Composizione commissione e requisiti presidente e componenti.

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Concorso: articolazione

Ricordiamo che, ai sensi del Regolamento (DM n. 194/2022), i concorsi per dirigente scolastico si svolgeranno con cadenza triennale e saranno organizzati su base regionale.

Il concorso si articola in:

  • eventuale prova preselettiva
  • prova scritta
  • prova orale
  • valutazione dei titoli
  • redazione graduatoria di merito (comprenderà i soli vincitori, ossia coloro i quali rientreranno nel numero dei posti banditi)

Commissioni

Composizione e nomina

La commissione esaminatrice, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, è:

  • nominata con decreto del dirigente preposto all’USR;
  • composta da un presidente e due componenti;
  • composta, salvo casi di impossibilità, in modo tale da garantire l’equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso;
  • integrata, in occasione della prova orale, da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

Oltre ai succitati componenti e al presidente, si deve nominare almeno un supplente per ciascuno dei componenti la commissione e l’eventuale sottocommissione (vedi di seguito):

I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.

Presidente: chi può essere nominato

Può essere nominato Presidente della commissione esaminatrice il personale che ricopre una delle seguenti qualifiche:

  • magistrato amministrativo, ordinario, contabile;
  • avvocato e procuratore dello Stato;
  • dirigente di amministrazione pubblica, ove possibile diverse dal Ministero, che ricopra o abbia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali;
  • professore di prima fascia di università statali e non statali.

In subordine, ossia in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche sopra riportate, possono essere nominati in qualità presidente di commissione: dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica, oppure dirigenti scolastici, con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni nei ruoli dirigenziali.

Componente: chi può essere nominato

I componenti di commissione (che, come detto sopra, sono due) sono individuati:

  1. uno tra i dirigenti scolastici, che abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli dirigenziali;
  2. l’altro tra i dirigenti tecnico o amministrativi, che abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli dirigenziali.

Componenti aggregati lingua inglese e informatica

I componenti aggregati esperti di lingua inglese e di informatica sono individuati rispettivamente tra:

  1. i docenti di ruolo abilitati nella classe di concorso A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, compreso il pre-ruolo (per la lingua inglese);
  2. i docenti di ruolo abilitati nella classe di concorsoA-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, compreso il pre-ruolo (per l’informatica).

I componenti aggregati partecipano all’attività della Commissione, senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato. In sostanza, non possono essere sostituiti, a scuola, per la partecipazione al concorso.

Segretario

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, da individuare tra il personale amministrativo appartenente alla terza area ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, allegata al DPCM del 26 giugno 2015.

In sintesi, la commissione esaminatrice comprende:

  • il Presidente;
  • un dirigente scolastico;
  • un dirigente tecnico o amministrativo;
  • un segretario;
  • un docente di lingua inglese e di informatica per la prova orale.

Sottocommissione

Il succitato articolo 11 del Regolamento prevede la possibilità che venga istituita una sottocommissione, che integra la commissione iniziale.

La sottocommissione è istituita qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità ed è composta da: un presidente, due componenti ed un segretario. A questi vanno aggiunti i membri aggregati, come leggiamo nel comma 8 del summenzionato articolo 11:

Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra
le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. 

Presidente, componenti e segretari vanno individuati secondo i criteri sopra riportati e riferiti alla commissione.

Evidenziamo che i lavori della sottocommissione sono coordinati dal Presidente della commissione iniziale, il quale definisce anche i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione, infine, definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.

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