Supplenze: docenti ruolo non possono accettarle nel grado di titolarità, nemmeno su sostegno

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#insegnanti

Il docente titolare nella scuola primaria non può accettare incarichi di supplenza in tale grado di istruzione, nemmeno su posto di sostegno.

Articolo 36

I docenti di ruolo, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, possono accettare incarichi di supplenza. Ecco cosa prevede, nello specifico, il predetto articolo:

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Il docente di ruolo dunque:

  • può accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 in un grado di istruzione o classe di classe di concorso diversi da quelli di titolarità;
  • mantiene (in caso di supplenza), senza assegni, la titolarità della sede per tre anni scolastici (al quarto anno di supplenza deve presentare domanda di mobilità, per acquisire la nuova sede di titolarità);
  • è soggetto (durante l’incarico a tempo determinato) alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In riferimento al grado di istruzione, classe di concorso e tipologia di posto, relativamente ai quali è possibile accettare la supplenza, l’ATP di Reggio Calabria ha precisato che:

  • se il docente è titolare nella scuola dell’infanzia, non può ottenere la supplenza nella scuola dell’infanzia su posto comune o di sostegno; può invece ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado;
  • se il docente è titolare nella scuola primaria, non può ottenere la supplenza nella scuola primaria su posto comune o di sostegno; può invece ottenerla su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella secondaria di primo e secondo grado;
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di I grado, non può ottenere la supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di primo grado; può invece ottenerla su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado ovvero nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
  • se il docente è titolare nella scuola secondaria di II grado, non può ottenere la supplenza su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella secondaria di secondo grado; può invece ottenerla su posto comune per un’altra classe di concorso nella secondaria di II grado ovvero nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.

Quesito

Una nostra lettrice scrive quanto segue:

Sono una docente di ruolo nella scuola primaria – classe di concorso EEEE – che ha ricevuto un incarico, c/o altra regione, fino al 30/06 su sostegno ADEE, quindi altra classe di concorso. Dopo aver ricevuto l’aspettativa da parte della scuola e aver firmato il contratto, passati circa 10gg mi viene revocato l’incarico per incompatibilità poiché dicono che il sostegno non è una classe di concorso. Vorrei capire se questa cosa che mi è successa è accaduta ad altri docenti visto che tanti vivono la mia stessa situazione ma continuano a lavorare senza alcun problema.  

Come chiarito dall’ATP di Reggio Calabria e come sostenuto sempre da OS, il docente titolare nella scuola primaria non può ottenere la supplenza nella scuola primaria su posto comune o di sostegno. Questo perché, come detto anche alla nostra lettrice, il sostegno non è una classe di classe di concorso ma una tipologia di posto (non a caso, il sostegno non è presente tra le classi di concorso riportate nel DPR 19/2016). Pertanto, l’attribuzione della supplenza su posto di sostegno nella scuola primaria al docente di ruolo, titolare su posto comune sempre nella primaria, andrebbe contro la previsione contrattuale, in quanto si tratterebbe di incarico a tempo determinato nel medesimo grado di istruzione di titolarità (e non in altro grado, come prevede il CCNI).

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, 2022-10-27 07:55:00, Il docente titolare nella scuola primaria non può accettare incarichi di supplenza in tale grado di istruzione, nemmeno su posto di sostegno.
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