Graduatorie ATA 24 mesi, periodo di sospensione inadempienti obbligo vaccino Covid non si calcola

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Domande graduatorie ATA 24 mesi disponibili su Polis Istanze online fino al 18 maggio 2023. Un caso particolare nel calcolo del servizio riguarda il personale ATA che è stato sospeso perché inadempiente all’obbligo vaccinale Covid nello scorso anno scolastico. Il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha infatti esteso l’obbligo vaccinale anche al personale scolastico (art. 2 “Estensione dell’obbligo vaccinale”).

Durante il periodo di sospensione al personale scolastico non spettava lo stipendio:

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il servizio per poter essere valido ai fini dell’inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi deve essere stato retribuito, così l’OM del 2009:

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio ( congedi parentali, sciopero)
sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al
30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006-2009 (artt. 12-19 del CCNL).

Su obbligo vaccino e perdita punteggio se n’è trattato in Obbligo vaccinale docenti e ATA, personale sospeso perde punteggio?

Concorso ATA 24 mesi 2023: domande entro il 18 maggio. Requisiti, calcolo servizio, punteggio. Con guida e tutorial [SPECIALE]

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