Supplenze docenti graduatorie di istituto 2023, proroga e conferma contratto: quando spettano

Spread the love

L’aspirante, che ottiene una supplenza da graduatoria di istituto, potrebbe vedersi il contratto prorogato ovvero confermato. Cosa sono proroga e conferma e quali sanzioni sono previste per un’eventuale rinuncia.

Le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce [la seconda è corredata da un elenco aggiuntivo, in cui sono inclusi gli abilitati/specializzati inseriti i a pieno titolo nell’elenco aggiuntivo alla I fascia GPS (a.s. 2023/24), e da un secondo elenco aggiuntivo in cui sono inseriti i docenti inclusi nel secondo elenco aggiuntivo alla I fascia delle GPS (ove sono collocati i docenti inclusi in prima fascia GPS in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione estero per l’a.s. 2023/24)], sono utilizzate per coprire le supplenze brevi e saltuarie (malattia, maternità, congedo parentale…) e, in caso di esaurimento di GaE e GPS, anche per l’assegnazione delle supplenze annuali e sino al 30/06.

In sostanza, come leggiamo nell’OM n. 112/2022, le graduatorie di istituto si utilizzano per tutte le supplenze diverse da quelle al 30/06 e al 31/08 (eccetto nei casi di esaurimento di GaE e GPS), nonché per tutte le supplenze da attribuire dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (anche per quelle su posto disponibile e/o vacante).

Continuità didattica

La succitata OM prevede particolari disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità didattica agli allievi, anche nel caso di assenza del titolare che viene interrotta, senza che lo stesso rientri fisicamente in classe. A tal fine, sono previsti due precisi istituti:

  • proroga contratto
  • conferma contratto

Vediamo la differenza tra l’una e l’altra.

Proroga 

Così leggiamo nell’articolo 13/11 dell’OM 112/2022, richiamato nell’annuale nota sulle supplenze:

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Dunque:

  • il contratto prorogato non presenta alcuno stacco, infatti decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (contratto);
  • la proroga spetta nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, senza soluzione di continuità, ossia senza interruzione (es: titolare in malattia dal 18 al 25 settembre – da lunedì a lunedì- e poi nuovamente assente dal 26 settembre, quindi dal martedì successivo);
  • la proroga spetta anche qualora ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi (es. 1: titolare assente da lunedì a venerdì e la scuola adotta la settimana corta, il titolare non giustifica il sabato e la domenica e si riassenta dal lunedì successivo, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal sabato; es. 2: titolare assente da lunedì a mercoledì, giovedì ha il giorno libero e non giustifica l’assenza, si riassenta dal venerdì, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal giovedì).

Ai fini della proroga, la motivazione dell’assenza del titolare deve essere sempre la medesima? Se cambia tipologia di assenza, non si procede alla proroga?

No, la proroga spetta a prescindere dalle procedure giustificative dell’assenza (ossia dalle motivazione dell’assenza), in quanto l’istituto ha la finalità di assicurare la continuità didattica agli allievi. Inoltre, nell’OM succitata non si fa alcuna distinzione in merito alle motivazioni che determinato l’assenza del titolare. Es.: docente assente per malattia da lunedì a venerdì; scuola con settimana corta; si riassenta dal lunedì successivo per malattia del bambino; al supplente spetta comunque la proroga, in quanto si sono realizzate le previste condizioni, ossia ad un primo periodo di assenza ne è seguito un altro interrotto solo dal sabato (scuola chiusa) e dalla giornata festiva (la domenica), senza che il titolare sia rientrato fisicamente in classe.

Conferma

L’altro istituto finalizzato a garantire la continuità didattica agli allievi è la conferma del contratto. Così recita l’articolo 13/12 dell’OM 112/22:

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Quindi:

  • la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre; non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio; si riassenta, dal 7 dicembre, quando iniziano le lezioni);
  • il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto parte dalla ripresa della ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 dicembre.

E’ chiaro che, in tal caso, il periodo non coperto da contratto non produce alcun effetto ai fini giuridici ed economici (al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni e alla relativa proroga contrattuale dedicheremo un apposito articolo).

Sanzioni

Le sanzioni relative alle supplenze dalle graduatorie di istituto sono indicate nell’articolo 14, comma 2, dell’OM 112/2022. Di seguito la sanzione relativa alla rinuncia di una proposta di nomina o alla sua proroga o conferma. 

Posto comune

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Ad esempio: docente rinuncia alla proroga/conferma della supplenza sulla A-22; non potrà ottenere supplenze per la A-22 e per il sostegno primo grado dalla graduatoria di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per altra classe di concorso ovvero su posto di sostegno secondo grado/infanzia/primaria, se inserito nelle relative graduatorie).

Posto di sostegno

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Ad esempio: docente rinuncia alla supplenza o alla sua proroga/conferma su posto di sostegno primo grado; non potrà ottenere supplenze su sostegno primo grado e per tutte le eventuali altre classi di concorso di primo grado in cui risulti inserito nella graduatoria di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per sostegno infanzia/primaria e secondo grado e per eventuali altri classi di concorso del secondo grado, se inserito nelle relative graduatorie).

Precisiamo che le sanzioni sopra riportate:

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • le sanzioni suddette non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

Evidenziamo, infine, che la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero  la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale equivalgono alla rinuncia esplicita (per cui si applicano le sanzioni sopra riportate).

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo lallaoriz[email protected] (non è assicurata risposta individuale)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-graduatorie-di-istituto-2023-proroga-e-conferma-contratto-quando-spettano/, Diventare Insegnanti,graduatorie di istituto,supplenze, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.