Graduatoria interna di istituto entro il 5 aprile, quando vale lesclusione per legge 104

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I docenti, beneficiari di determinate precedenze, sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto. Chi va escluso e condizioni per docenti con disabilità personale o che assistono il genitore.

Entro il 5 aprile p.v., i dirigenti scolastici devono predisporre e pubblicare la graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico.

La graduatoria è redatta per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata, graduando i docenti titolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un’altra scuola in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata al CCNI 2022/25. In base a tale tabella, sono valutati i titoli di servizio, le esigenze di famiglia (intese come esigenze di non allontanamento) e i titoli generali. 

Nella predisposizione della graduatoria, oltre a punteggi e precedenze, vanno considerati l’anno di ingresso nell’organico dell’autonomia della scuola nonché le modalità di arrivo, in base ai quali vi sono docenti che vanno inseriti a “pettine” e docenti che vanno inseriti in coda.

Esclusione graduatoria

Ai sensi dell’articolo 13/2 del CCNI 2022/25, sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari di una delle seguenti precedenze:

  • punto I Disabilità e gravi motivi di salute (emodializzati e non vedenti)
  • punto III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari continuative
  • punto IV Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • punto VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Quesiti

Rispondiamo a due quesiti posti in redazione da due nostri lettori e relativi all’esclusione dalla graduatoria suddetta.

D1Chiedo un chiarimento relativo all’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto; sono titolare di L. 104/92 art. 3 comma 1, per disabilità non rivedibile. La scuola di mia appartenenza mi richiede la documentazione di invalidità civile precisando che questa deve essere riconosciuta con una percentuale superiore ai due terzi ( la mia invalidità civile è del 50% ), facendomi intendere che, diversamente, la mia disabilità non sarà considerata utile ai fini dell’esclusione dalla graduatoria. Se la scuola ha ragione, chi precedo nella graduatoria?

R2. Come detto sopra, il personale con disabilità è escluso dalla graduatoria interna di istituto, ai sensi del comma 2 del summenzionato articolo 13, ove leggiamo quanto segue:

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento 

Dunque, ai fini dell’esclusione, devono ricorrere tutte le condizioni previste nel comma 1 del già citato articolo 13 del CCNI 2022/25. Riguardo al personale che fruisce della precedenza in questione, leggiamo:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648

Quindi, il personale con disabilità, che fruisce dell’articolo 21 della legge 104/92 (disabilità lieve, ai sensi dell’art. 3/1 della predetta legge), deve avere un grado di invalidità superiore ai due terzi oppure minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge n. 648/1950.

In definitiva, la scuola ha ragione: la nostra lettrice non può essere esclusa dalla graduatoria. Inoltre, la stessa non precede nessuno in graduatoria, ma va inserita in base al punteggio posseduto al pari degli altri colleghi.

D2. Docente di lingua inglese presso la scuola secondaria di primo. Ho una cattedra COE ma sono seconda in graduatoria interna su quattro docenti. Ho appena fatto domanda per i benefici della legge 104 per assistere mia madre. Mi dicono che non posso ottenere l’esclusione per i perdenti posto per via della cattedra COE. 

R2. Il CCNI 202/25 non fa alcuna distinzione, in riferimento all’esclusione dalla graduatoria interna, tra COE (cattedra orario esterna) e COI (cattedra orario interna). Le condizioni, per l’esclusione, sono altre. Ecco quali:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • aver chiesto di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001;
  • essere titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
  • qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, aver presentato, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento (secondo quanto previsto dall’art. 13/1, punto IV, del CCNI 2022/25)
  • certificazione di disabilità del genitore assistito con carattere permanente (nel caso di assistenza al figlio o al coniuge, la certificazione può essere rivedibile).

La lettrice, pertanto, ricorrendo le sopra elencate condizioni, va esclusa dalla graduatoria interna di istituto.

Per completezza di informazione, ricordiamo che, a decorrere dal corrente anno scolastico, in seguito alle modifiche apportate alla legge 104/92 dal D.lgs. n. 105/2022, non è più prevista la figura del referente unico. Pertanto, ricorrendo le condizioni summenzionate, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è prevista anche per più figli, come indicato nell’OM n. 36/2023:

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

La consulenza

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto

Graduatoria interna di istituto docenti 2023: chi “perde il posto”, ecco come si compila la domanda [LO SPECIALE]

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