Supplenze docenti e ATA 2023/24. Spezzoni pari o inferiori a 6 ore, MAD, educazione motoria alla primaria. In arrivo CIRCOLARE annuale

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Supplenze docenti e ATA per l’anno scolastico 2023/24: in arrivo le istruzioni operative sia per l’attribuzione delle nomine al 31 agosto e 30 giugno 2024 tramite algoritmo, sia per le eventuali supplenze temporanee da graduatorie di istituto, affidate ai Dirigenti Scolastici.

Nomine per il ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo

La prima parte della circolare è dedicata alle nomine da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, le cui domande vanno presentate tra il 17 e il 31 luglio ore 14 contestualmente alla richiesta di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024.

Se non si presenta la domanda: si può comunque partecipare alle supplenze, compilando correttamente la parte relativa

Se si presenta la domanda e non riceve la nomina per il ruolo: si partecipa alle supplenze, se la domanda è stata compilata correttamente

Se viene assegnata una sede: bisogna accettarla, altrimenti non si decade e non si può partecipare neanche alle supplenze.

Se si rinuncia alla nomina: si decade dalla procedura, anche per altra tipologia di posto di sostegno.

Se non si indicano alcune sedi: si rinuncia espressamente a quelle sedi.

Possono partecipare anche docenti e ATA di ruolo – usufruendo dell’art. 36 e 59 del CCNL 2006 – 09 purché non siano tenuti allo svolgimento dell’anno di prova nel 2023/24.

Call veloce straordinaria

Sui posti eventualmente ancora liberi dopo questa fase, si procederà con una mini call veloce.

Potranno candidarsi gli aspiranti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno o elenco aggiuntivo, che abbiano presentato la domanda indicando tutte le sedi e che non siano stati destinatari di incarico.

Si può scegliere la provincia (o le province di una medesima regione, anche diversa da quella in cui si è già inseriti in GPS) e per quali tipologie di sostegno si concorre.

Gli Uffici scolastici indicheranno i posti disponibili e lasceranno 48 ore di tempo per la presentazione della domanda.

Se viene assegnata una sede bisognerà accettarla, in caso contrario si decade anche dalla procedura per le supplenze.

Aspiranti inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo

Gli aspiranti inseriti in prima fascia delle GPS o nell’elenco aggiuntivo in attesa di riconoscimento dell’abilitazione o della specializzazione sul sostegno, sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo, a sua volta suddiviso in 1C – coloro che si sono iscritti nella I fascia delle GPS dall’anno scolastico 2022/23 – e 1D – coloro che si sono iscritti negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51 del 17 marzo 2023 – .

Tali aspiranti partecipano, secondo l’ordine di graduatoria rideterminato, all’assegnazione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2024 e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Le MAD domande di messa a disposizione

Possono essere presentate esclusivamente da aspiranti non inseriti in nessuna graduatoria. Abilitati e specializzati sostegno avranno la precedenza.
Potranno essere utilizzate in caso di graduatorie esaurite.

In caso di ulteriori necessità, le scuole pubblicano sul proprio sito gli avvisi per il reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Anche a questa tipologia di personale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14 dell’O.M. 112/2022.

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non
concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Supplenze di ed. motoria alla primaria

Le supplenze fino al 31/08/2024 e fino al 30/06/2024 di ed. motoria alla primaria per le classi V e IV nell’anno scolastico 2023/24 sono gestite tramite algoritmo, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049.

NOVITA’ I dirigenti scolastici, all’atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l’insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell’organico dell’autonomia,  che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso.

I docenti interessati devono essere in possesso degli stessi requisiti che permettono l’accesso all’atteso concorso

  • laurea magistrale LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»
  • laurea magistrale classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport
  • laurea magistrale nella classe di concorso LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
  • titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233: laurea 53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 75/S Scienze e tecnica dello sport; 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

Necessari i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017.

Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento
alle graduatorie delle scuole viciniori.

Priorità di scelta della sede scolastica

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Diritto alla riserva dei posti

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Lo speciale di Orizzonte Scuola sulle supplenze anno scolastico 2023/24

Il commento dei sindacati

Supplenze docenti 2023/24, UIL: mancata convocazione di chi non ha avuto nomina e trova sede nei turni successivi è inaccettabile. Difficile anche il completamento

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