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Studente in homeschooling, dove deve sostenere l’esame?

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In questi giorni nel sistema dell’istruzione, tra altri temi, si parla anche di quello degli esami. Per gli homeschooler (soggetti in istruzione parentale) uno degli aspetti che emerge è quello del dove sostenere le prove. E’ evidente che una concentrazione di esaminandi in poche scuole possa generare delle criticità organizzative; tuttavia il superamento delle difficoltà non dovrebbe prescindere dalle prerogative fondamentali del sistema dell’istruzione.

La nostra associazione (L’Associazione Istruzione Famigliare –LAIF-) è stata resa partecipe da una dirigente, di un’iniziativa che la stessa ha attivato tendente a dare una risposta costruttiva ad un fenomeno che si sta presentando, ovvero l’afflusso di richieste d’esame di idoneità o di licenza, in maniera più marcata in taluni istituti. Per arginare le difficoltà organizzative che ne conseguono, alcuni auspicano delle restrizioni alla libertà di scelta delle famiglie.

Prima di entrare nel merito, desidero ringraziare la DS per averci coinvolto in questa vicenda che, lungi dall’avere risvolti meramente organizzativi, porta con sé delle questioni di fondo.

Rilevo come questo sia un caso, purtroppo più unico che raro, in cui sta prendendo corpo il senso dell’articolo 118 della Costituzione. Ritengo quindi che sia da salutare con i migliori auspici perché possa diventare quanto meno un esempio da citare.

Considerato l’interesse generale della presente questione, abbiamo mutato il carattere della nostra comunicazione, da lettera rivolta ad un indirizzo specifico a lettera aperta rivolta al sistema scolastico ed a quello dell’istruzione e delle educazioni.

Nella speranza di contribuire alla riflessione, espongo delle argomentazioni da parte di chi l’istruzione parentale la vive in prima persona.

Nell’elencazione dei riferimenti normativi comunemente citati, noto l’assenza di due provvedimenti degni di un’idonea considerazione:

  • Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, che, all’art. 2, comma 7, recita: “Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione.” Tale decreto è ancora vigente.
  • il D.M. 5 del 8/2/2021. In esso vi è un passaggio che pone anche la questione di cui si tratta qui, nel suo contesto ordinamentale: nella nota introduttiva dove il ministero precisa “di non poter accogliere le richieste formulate dal CSPI, in particolare, al punto (C) a pag. 3, “l’individuazione della scuola di residenza quale sede per l’esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l’art.23 del decreto legislativo n°62/2017 che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia” .

La libertà di scelta non è qui invocata come una gentile concessione, ma è opportunamente derivata dal dettato Costituzionale che, per tutti, scolari frequentanti o apprendenti in istruzione parentale, prevede il diritto-dovere di scegliere (art. 33 della Costituzione).

Si comprendono le difficoltà riferite agli organici, ai tempi, alle strutture, ecc., tuttavia, gli aspetti meramente organizzativi del sistema non possono andare a scapito di presupposti basilari.

Se sussistono criticità pratiche, la loro soluzione non deve gravare indebitamente sulle famiglie e ancor meno sui giovani. Il servizio scolastico dovrebbe comunque prestarsi ed organizzarsi in maniera opportuna e confacente alle varie salvaguardie che è tenuto a mettere in atto.

Le restrizioni proposte in molti casi, pur invocate con la massima buona volontà, vanno a “confliggere” coni principi sopra richiamati e rischiano di destabilizzare la struttura liberale del sistema.

Perché?

Per rispondere è necessario andare alla radice del problema ed essere franchi: molte famiglie si rivolgono legittimamente ad istituti, statali o parificati, anche fuori dai loro Comuni, Province, Regioni, non per capriccio, ma perché non trovano nel loro territorio quel reale e rispettoso riconoscimento della propria scelta. Non di rado incontrano invece pregiudizio, diffidenza, chiusura, risposte e informazioni negate, o superficiali e generiche, autoreferenzialità, atteggiamenti giudicanti …

Da tale mancata accoglienza scaturiscono spesso atteggiamenti più o meno esplicitamente ostativi da parte delle scuole.

Un dato può essere di una certa utilità: scaturisce da un’indagine che LAIF ha fatto, che non ha i crismi dell’ufficialità, ma può avere un suo significato.

Alla domanda se il Progetto didattico-educativo presentato dalle famiglie per l’esame di idoneità nel 2021 fosse stato posto alla base di quest’ultimo, in neanche la metà dei casi la risposta è stata affermativa. Ovvero, se così fosse, ma noi siamo sufficientemente persuasi che sia così, significa che più della metà degli esami di idoneità svolti lo scorso anno si potrebbero classificare come non sostenibili dal punto di vista della legge (D.M. 5/2021).

Significa altresì che l’atteggiamento della scuola nei confronti di questi giovani non è stato inclusivo, né rispettoso della libertà di istruzione (art. 33 della Costituzione), della personalizzazione dei percorsi, né del dettato della legge. Al contrato, si è mostrato autoreferenziale perché ha preteso di valutare i ragazzini in istruzione parentale con gli stessi criteri e sugli stessi contenuti degli alunni frequentanti una determinata classe.

Considerando il D. Lgs 62/17 nella sua interezza, appare uno iato logico-normativo ingiustificato1, in particolare rispetto all’invocata finalità formativa ed educativa della valutazione, alla sua coerenza con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali. Appare chiaro che tali attenzioni debbano esser poste anche riguardo ed in particolar modo ai soggetti in istruzione parentale, considerato il ruolo complementare nel sistema dell’istruzione e delle educazioni che scuola, famiglia ed altre istituzioni territoriali hanno in capo (art. 118 della Costituzione).

Ci sono famiglie che affrontano esborsi non indifferenti e varie traversie per incrociare dirigenti e docenti disposti ad interpretare il proprio ruolo in un’ottica di servizio e reale inclusione.

Questa situazione scaturisce anche dalla dimenticanza, effettiva, di quanto all’art. 34 della Costituzione viene scolpito a chiarissime lettere “la scuola è aperta a tutti”. La scuola è un servizio dello Stato che, nei confronti degli scolari, offre didattica e gestione amministrativa; nei confronti degli homeschooler si limita alla seconda funzione. Ciò non toglie che il principio dell’apertura e dell’inclusione sia da valorizzare a prescindere. E’ un diritto che travalica il campo dell’istruzione e si pone come presidio dei “rapporti etico-sociali” della Repubblica.

La migrazione degli esaminandi è la conseguenza di una o più criticità ed essa stessa va a generare altri problemi “oggettivi”. Se le famiglie non si sentono accolte dalla scuola del territorio di residenza, ne cercano un’altra. E se anche questa le rifiuta, si rivolgono ad altre ancora, finendo in taluni casi per essere fagocitate dagli esamifici (fenomeno anteriore all’homeschooling in Italia). Una deviazione del sistema che arreca danno in primis alle famiglie e poi anche alle istituzioni pubbliche.

Ma siamo sicuri che ulteriori limitazioni rappresentino una soluzione sostenibile? O si rischia di ottenere l’effetto opposto?

Stiamo assistendo ad un progressivo ed anacronistico avvicinamento ad una condizione di sempre maggior restringimento dei diritti degli homeschooler a colpi di forzature illegittime, e di tentativi di instaurare prassi irrispettose.

La nota ministeriale del 30 novembre 2021 ne è un chiaro esempio. In quest’ultima si interviene anche sul tema in oggetto: punto 4.3 “..Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame..”. Per quanto esposto sopra questa, è un’indicazione illegittima, irrispettosa e tendenziosa che deborda in maniera insostenibile anche dal punto di vista legale e priva della necessaria considerazione sistemica dell’ordinamento.

Esiste uno sbocco possibile? Secondo noi sì, ed è quello della valorizzazione della professionalità nella valutazione, complessiva e coerente dei vari percorsi, in particolare di quelli informali e/o non formali e personalizzati.

Ci si muove in quest’occasione in sintonia con la ricchezza di contenuti esplicitati nel D.M. n° 254 del novembre 2012 al capitolo “Valutazione”2.

Prendiamo le mosse dalla forte contraddizione interna al D.M. 5/21. Esso, da un lato afferma, come già il D.Lgs 62/17, “sostengono annualmente l’esame …” e dall’altro prevede che l’istituzione scolastica accerti “l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo”.

Ma le Indicazioni nazionali (D.M. n° 254 del novembre 2012) non riportano obiettivi o traguardi annuali!

E lo fanno a ragion veduta:

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere …. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi“(cap. L’organizzazione del curricolo – Traguardi per lo sviluppo delle competenze).

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici3 e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: “… l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado” (cap. L’organizzazione del curricolo – Obiettivi di apprendimento).

Questi concetti basilari aprono campi di riflessione comune e sono forieri di sviluppi fruttuosi.

Tornando al recente D.M. 5 del 2021, è da notare che la finalità dello strumento “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” è quella della “verifica dell’obbligo di istruzione”; ovvero il suo carattere è meramente strumentale, per cui il suo utilizzo va modulato rispetto al suo fine, nell’esercizio dell’autonomia e della professionalità docente. Diversamente, vengono a cadere il suo senso e la sua organicità rispetto ad un processo virtuoso di crescita.

O si riesce a cogliere che l’istruzione parentale è un fenomeno che non si riduce, in tanti casi, alla mera trasposizione in ambito domestico di quanto viene svolto tra le mura scolastiche, o si continuerà ad alimentare un equivoco ed a creare le condizioni per un distacco progressivo da quella “scuola aperta a tutti”, che da qualche parte qualcuno ha scritto.

Perché questa specifica? Perché lo strumento dell’esame tradizionale in tanti casi è inappropriato alla valutazione dei ragazzini in istruzione parentale; sarebbe come a dire che per affettare il salame uso il cucchiaio.

O quanto meno richiede una rivisitazione moderna e intelligente del problema. Può essere idoneo, ad esempio, per accertare l’obbligo di istruzione in giovani che hanno seguito un percorso analogo a quello scolastico (cioè per chi ha frequentato una scuola parentale) o per coloro che desiderano rientrare nel sistema scolastico, ai sensi del D.M. 489/2001.

Per chi invece ha seguito percorsi che valorizzano un apprendimento informale e non formale, altrettanto sostenibili e legittimi, ma che si discostano nella loro attuazione dagli approcci scolastici correnti (D.M. n° 254 del novembre 2012, capitolo “L’organizzazione del curricolo” in particolare “Obiettivi di apprendimento”), il suddetto esame, nei termini meramente burocratici in cui è proposto, è confliggente con le Indicazioni nazionali e chiaramente in direzione ostinatamente contraria alle finalità della valutazione, che comunque devono esser poste alla base dell’azione istituzionale. La scuola, in quanto servizio per le persone e per la comunità, deve creare le condizioni perché ognuno possa crescere al meglio (artt. 3, 4 Costituzione).

L’ordinamento, come si è visto, pone in capo a dirigenti ed insegnanti il dovere di declinare quanto la legge delinea, in alcuni casi definisce, ed in altri lascia intendere, il tutto da perseguire al meglio delle proprie professionalità.

In altri termini “l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” è quello snodo che dà la misura del riconoscimento che una scuola più che un’altra attribuisce alle famiglie in istruzione parentale. In altri termini ancora, è quel passaggio in cui si manifesta l’aggiornamento progettuale, culturale, professionale e civico di un’istituzione.

Per rimanere in contesto istituzionale-ordinamentale, nella Provincia Autonoma di Trento, è ben specificata la diversa caratterizzazione tra “l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” e l’”accertamento del dovere di istruzione”, che avviene nelle modalità che il dirigente e/o il docente ritiene più opportune ed idonee. Si dà così corso al Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, che il D. Lgs. 62/17 non contraddice, né abolisce.

Il problema è quindi risolvibile! Senza penalizzare alcuno, ma anzi, rispettando la legge e valorizzando le prerogative di tutti gli attori in scena.

Che le famiglie presentino quando dovuto per legge, ovvero il proprio PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO in concomitanza della richiesta d’esame.

Che in esso rendano intellegibile la particolarità dei loro percorsi e mettano la scuola nella condizione di poter progettare delle forme di accertamento.

Che dirigenti ed insegnati si discostino da una concezione riduttiva e “rancorosa” dell’istruzione parentale.

Che ne colgano la ricca articolazione e di conseguenza attivino quelle risorse di progettualità professionale e di sensibilità che sono loro richieste, in quanto fornitori di un servizio di primaria importanza e qualità per le giovani persone e la comunità.

Si pongano in atteggiamento di ascolto partecipato, invece che di imposizione autoreferenziale; troveranno la piena disponibilità ad azioni di collaborazione e sussidiarietà di grande valore e soddisfazione.

Che con professionalità informata declinino “l’esame di idoneità per la classe successiva”, in modi che non siano quelli formalistici ed inadeguati che una certa interpretazione delle Indicazioni ministeriali conduce a fare.

Ma praticamente?

Gli uffici regionali e provinciali, (perché no anche quelli centrali), emanino delle direttive coerenti che tengano conto di tutti gli aspetti ed anche delle legittime esigenze dei cittadini homeschooler.

Che il lavoro interpretativo sia volto a superare l’incongruenza normativa fra gli ultimi decreti e quelli precedenti, tra cui anche le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Che si articoli l’”esame” nelle sue molteplici accezioni: per il rientro nel percorso scolastico, alla conclusione dell’obbligo di istruzione, oppure per l’accertamento del dovere genitoriale di istruire la prole (ai sensi del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2, comma 7, che, oltre ad essere coerente concettualmente con le prerogative dell’istruzione parentale, non risulta essere stato abrogato o confutato). La differenza, a questo punto, pare evidente.

Che l’esame venga quindi declinato in termini letterali solo quando è richiesto il rientro nei percorsi scolastici o alla conclusione dell’obbligo di istruzione.

Altrimenti, che l’”esame” sia declinato in maniera più organica ai percorsi particolari, con delle modalità specifiche e comunque efficaci per la verifica, come previsto dal D.M. n° 254 del novembre 2012.

I dirigenti ed i docenti abbiano, nella loro professionalità, un atteggiamento veramente inclusivo e rispettoso.E che non si ripetano quelle situazioni illegittime che numerosi homeschooler hanno segnalato nel nostro sondaggio ma ci sia un riconoscimento effettivo della personalizzazione dei percorsi.

Che le Indicazioni nazionali 2012 diventino davvero la bussola nel lavoro di verifica e valutazione dei giovani in istruzione parentale, soprattutto di quelli che hanno valorizzato i percorsi informali in un’ottica di personalizzazione.

Che l’obiettivo sia davvero quello di verificare l’esistenza di un processo di apprendimento.

Che ci sia un avanzamento progettuale nella concezione e nell’utilizzo dello strumento “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva”. Che si elaborino strategie volte a verificare se il giovane abbia effettivamente goduto del diritto all’apprendimento nel quadro delle Indicazioni nazionali e non se abbia acquisito gli stessi contenuti e concetti dei suoi coetanei che frequentano una specifica classe.

Che si verifichino obiettivi organizzati per nuclei tematici, e non per materie, che si prevedano periodi di apprendimento lunghi e non pedantemente suddivisi in annualità, tenendo a riferimento unicamente i traguardi per lo sviluppo delle competenze di cui alle Indicazioni nazionali4.

Che si prevedano, ad esempio, dei colloqui basati sul portfolio personale, o sulla presentazione da parte dello studente di esperienze, racconti, progetti, lavori, studi e approfondimenti che hanno segnato in modo significativo il percorso di apprendimento.

Tutto questo non solo è lecito, ma è previsto dalla normativa vigente ed è logico, coerente, rispettoso ed inclusivo.

Queste azioni, possibili ora e da parte di chiunque sia a livello locale che superiore, risolverebbero il problema, ponendo fine alla ricerca di “scuole accoglienti”, snellendo le operazioni, senza compromettere, anzi valorizzando le prerogative di ognuno e generando un clima nuovo di collaborazione e sussidiarietà.

Le famiglie, invece che praticare il turismo da esami”,potrebbero vivere momenti di maggiore serenità e proficuità.

E le scuole di buona volontà non si troverebbero sommerse da richieste di comprensione ed aiuto provenienti da ogni dove.

Sergio Leali

L’Associazione Istruzione Famigliare

P.S.: è possibile richiedere i link ai nostri webinar dedicati a Dirigenti e Docenti, inviando un’email a [email protected].

1 Infatti, lo spesso citato D.Lgs. 62 del 2017 pone una premessa fondamentale alla collana degli articoli, l’art. 1: Principi. Oggetto e finalità della valutazione…

La valutazione…ha finalità formativa ed educativa concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità, e competenze…

Art.2. :
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche (n.d.r. appare chiaro che il soggetto in questo caso sia il progetto famigliare), con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni nazionali per il curricolo….è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale….

Art. 4. ….Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare ….iniziative finalizzate al coinvolgimento attivo di genitori e degli studenti…

2 Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. ….

una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove. …

3 “Le discipline così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma.” (cap. Aree disciplinari e discipline)

4Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere …. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi“(cap. L’organizzazione del curricolo – Traguardi per lo sviluppo delle competenze)

, 2022-03-18 07:40:00, In questi giorni nel sistema dell’istruzione, tra altri temi, si parla anche di quello degli esami. Per gli homeschooler (soggetti in istruzione parentale) uno degli aspetti che emerge è quello del dove sostenere le prove. E’ evidente che una concentrazione di esaminandi in poche scuole possa generare delle criticità organizzative; tuttavia il superamento delle difficoltà non dovrebbe prescindere dalle prerogative fondamentali del sistema dell’istruzione.
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