Con apposita circolare l’Ufficio scolastico di Trento indica i requisiti per ottenere la retribuzione estiva e il compenso per ferie non godute. La retribuzione estiva del personale docente a tempo determinato è disciplinata dall’articolo 95 del Contratto collettivo di lavoro.
Il personale con contratto a tempo determinato matura il diritto alla retribuzione estiva in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
a) aver prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo entro il 30 giugno
b) essere in servizio, a qualunque titolo, alle operazioni di scrutinio e, qualora previsti, agli esami in ogni Istituzione scolastica presso la quale presta servizio. ai fini del calcolo dei 180 giorni sono considerati utili i periodi di assenza per
• malattia del docente, sia retribuita che parzialmente retribuita (No allo 0%)
• assenza per quarantena/isolamento fiduciario
• gravi patologie
• infortunio
• congedo obbligatorio di maternità
• interdizione dal lavoro per complicanze della gestazione
ai sensi dell’art. 95, non vi sono altre assenze utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni.
Ferie non godute
Nei confronti del personale docente a tempo determinato il compenso per ferie non godute viene riconosciuto limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie maturati e il numero di giorni nei quali è consentito fruire delle ferie.
, 2022-06-03 09:59:00, Con apposita circolare l’Ufficio scolastico di Trento indica i requisiti per ottenere la retribuzione estiva e il compenso per ferie non godute. La retribuzione estiva del personale docente a tempo determinato è disciplinata dall’articolo 95 del Contratto collettivo di lavoro.
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