Periodo di prova personale ATA: 2 mesi per i collaboratori scolastici, sale a 6 mesi per i DSGA. Le novità del nuovo CCNL

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Sottoscritta all’Aran il 14 luglio l’ipotesi di CCNL 2019-21, la cui firma definitiva è attesa tra settembre e ottobre, per poi entrare pienamente in vigore. Cambia anche il periodo di prova del personale ATA: per i DSGA, che con il nuovo ordinamento saranno compresi nell’area delle Elevate qualificazioni, sale a sei mesi.

Dall’Ipotesi di CCNL 2019-21:

1.Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale – è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni.

Cambiano le aree e i periodi di prova: le aree passano infatti a quattro

Attualmente e fino all’entrata in vigore del nuovo CCNL, il periodo di prova ha invece una durata di:

due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
quattro mesi per i restanti profili.

2.In base ai criteri predeterminati dall’amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

3.Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

4.Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.

5.Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

6.Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

7.Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.

8.In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

9.Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

10.Il dipendente dell’amministrazione scolastica a tempo indeterminato, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’istituzione scolastica di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area e profilo professionale di provenienza.

11.La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione scolastica di appartenenza.

12.L’articolo dalla sua entrata in vigore abroga l’art. 30 del CCNL 19/04/2018.

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