Nuovo Concorso secondaria, vincitori saranno assunti a tempo determinato, dovranno conseguire 30 o 36 CFU e avranno il vincolo mobilità

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I docenti non abilitati, che vinceranno il concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, saranno dapprima assunti a tempo determinato e resteranno nella scuola di assunzione per quattro anni.

Concorsi

Il MIM ha già illustrato ai sindacati i bandi di concorsi, previsti dal PNRR, relativi sia alla scuola secondaria di primo e secondo grado che alla scuola dell’infanzia e primaria. Oltre alla pubblicazione dei rispettivi bandi di concorso, che dovrebbe ormai avvenire a breve, si attende anche quella dei relativi regolamenti.

Ricordiamo che il concorso in esame (sia quello per la secondaria sia quello per infanzia/primaria) rientra nella fase transitoria, prevista sino al 31/12/2024 e che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, delineato nel D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023).

Posti autorizzati e possibile integrazione 

Scuola secondaria: requisiti di accesso e prove

Ricordiamo che al concorso, che sarà bandito a breve, seguirà nella primavera 2024 un secondo concorso previsto nell’ambito della fase transitoria.

Prove

Il concorso per la scuola secondaria di I e II grado si articola in:

  • prova scritta (superata conseguendo un punteggio minimo di 70/100)
  • prova orale (superata conseguendo un punteggio minimo di 70/100)
  • graduatoria di merito

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Graduatoria di merito

A seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, la commissione giudicatrice procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali, distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

La commissione, al fine suddetto, dispone di 250 punti: 100 punti al massimo per la prova scritta, 100 punti al massimo per la prova orale e 50 punti al massimo per i titoli.

Le graduatorie per ogni classe di concorso e per il sostegno:

  • sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritta e orale nonché nella valutazione dei titoli;
  • sono composte dai docenti vincitori, ossia quelle che hanno superato le prove e sono rientrati nel numero dei posti banditi;
  • in caso di rinunce, sono integrate, nel limite dei posti banditi, con i candidati che hanno superato le prove con il punteggio minimo previsto;
  • sono redatte tenendo conto delle previste quote di riserva (pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/1999); Approfondisci
  • sono redatte tenendo in considerazione le preferenze di cui al DPR 487/94 (art. 5/4), per cui a parità di punteggio complessivo viene graduato prima il docente titolare di preferenze ovvero titolare della preferenza che precede; ricordiamo che è stata introdotta, con il DPR 82/23 che ha modificato il predetto DPR 487/94, la preferenza di genere, per cui precede in graduatoria chi appartiene al genere meno rappresentato. La rappresentatività di genere è calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente (per il prossimo concorso il 31/12/2022); qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza in questione;
  • sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate all’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per cui è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione;
  • hanno validità annuale a decorrere dall’a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

Evidenziamo che:

  • la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa;
  • una volta individuati per l’assunzione a tempo indeterminato, i vincitori abilitati sono subito assunti in ruolo, mentre i non abilitati dovranno prima abilitarsi e poi saranno assunti in ruolo (e svolgeranno l’anno di prova).

Abilitati e non abilitati

Docenti vincitori di concorso abilitati e non abilitati, dunque,  vengono inclusi in una sola graduatoria e assunti secondo la posizione occupata nella relativa GM, con la differenza succitata, ossia che, mentre i primi (abilitati) sono assunti subito in ruolo e svolgono l’anno prova, i secondi (non abilitati) sono assunti con contratto al 31/08, si abilitano durante l’anno a tempo determinato e poi sono immessi in ruolo (e svolgono l’anno di prova).

Come si abiliteranno i suddetti docenti? Seguendo i previsti percorsi universitari e integrando i CFU/CFA mancanti e necessari ai fini dell’abilitazione. Considerato che al primo concorso potranno partecipare, oltre agli abilitati, i docenti con il possesso di laurea + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022 e quelli con laurea + 3 anni di servizio anche non continuativo nelle scuole statali, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione (questo requisito è contemplato in via ordinaria e non solo durante la fase transitoria, sino al 31/12/2024), i docenti interessati si abiliteranno seguendo uno dei due seguenti percorsi:

  • percorso per acquisire 36 CFU/CFA da parte di chi partecipa, durante la fase transitoria, al concorso con il possesso di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022;
  • percorso per acquisire 30 CFU/CFA da parte di chi partecipa al concorso in virtù del possesso, alla data di presentazione delle istanze, di tre anni di servizio anche non continuativo nelle scuole statali, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione (questo requisito è contemplato in via ordinaria).

Ai percorsi suddetti, quando si svolgerà il secondo concorso previsto nell’ambito della fase transitoria, si aggiungerà il percorso per acquisire 30 CFU/CFA da parte di chi partecipa, durante la fase transitoria, al concorso con il possesso di 30 CFU/CFA (questi ultimi vanno acquisiti prima, sempre tramite apposito percorso, poi completati con i restanti 30 CFU/CFA).

Concluso il percorso durante l’anno di assunzione a tempo determinato, i docenti in questione saranno assunti a tempo indeterminato (e svolgeranno l’anno di prova).

Quanto detto sarà previsto nel DM che disciplinerà i concorsi, in quanto discende dall’articolo 13/2 e dall’articolo 18-bis, commi 3 e 4 del D.lgs. 59/2017 e ss.mm.

Vincolo neoassunti

Ricordiamo, infine, che gli assunti direttamente in ruolo (cioè gli abilitati) resteranno nella scuola di assunzione, nel medesimo posto e classe di concorso, per tre anni (vincolo triennale neoassunti), mentre i non abilitati quattro anni: i predetti 3 anni più l’anno di assunzione a tempo determinato durante il quale si abilitano, come leggiamo nell’articolo 13/5 del succitato D.lgs. 59/2017:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione … 

Approfondisci cosa si può fare e cosa no durante i tre anni di vincolo

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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