La depressione del docente che ha visto l’allieva suicidarsi non è colpa della scuola

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La sentenza

Il Consiglio di Stato fa chiarezza sul collegamento tra la tragedia, lo stato di prostrazione che ha colpito l’insegnante e la relativa causa di servizio

di Pietro Alessio Palumbo

Palazzo Spada Consiglio di Stato (Imagoeconomica)

2′ di lettura

Per poter dichiarare la dipendenza da causa di servizio di una infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell’insegnante, sono da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di docenza. Ebbene con la recente sentenza 6306/2022 il Consiglio di Stato ha chiarito che un certo coefficiente di stress derivante dal suicidio dell’ex allieva e il disagio reale o percepito della condizione lavorativa sono elementi che certamente possono influire sullo stato mentale di un docente; tuttavia la prova della dipendenza da causa di servizio di una infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l’infermità è stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall’attività di docenza; e che l’accidente patologico non si sarebbe presentato ove il docente non si fosse trovato adibito al servizio. L’attività di servizio del docente deve quindi assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell’esistenza dell’insegnante. E ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate.

La vicenda

Nella triste vicenda il coniuge della docente aveva segnalato che la moglie era deceduta anni addietro a causa di fratture multiple dovute a precipitazione (suicidio). E aveva inoltre riferito che con apposita istanza aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio per la patologia sofferta dalla consorte (sindrome depressiva atipica). A dimostrazione della patologia il ricorrente aveva prodotto la documentazione sanitaria relativa alle certificazioni di malattia, richieste di congedo straordinario e di aspettativa. Ma la documentazione seppur corposa non ha convinto il massimo Giudice amministrativo.

, 2022-07-22 13:12:00, Il Consiglio di Stato fa chiarezza sul collegamento tra la tragedia, lo stato di prostrazione che ha colpito l’insegnante e la relativa causa di servizio, di Pietro Alessio Palumbo

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