Immissioni in ruolo 2023 secondaria da concorso: straordinario, ordinario, STEM, straordinario bis. Chi ha la precedenza e come si dividono i posti

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Le immissioni in ruolo a.s. 2023/24 si svolgeranno assumendo da GaE (50%) e graduatorie di merito concorsuali (50%), oltre che dal concorso straordinario bis. Vediamo da quali GM si attingerà per la scuola secondaria e secondo quale ordine.

Fase ordinaria

Le immissioni in ruolo, ai sensi dell’articolo 399/1 del D.lgs. 297/94, si svolgeranno in via ordinaria attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. In caso residuino posti vacanti, si passerà alla Call veloce, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato in provincia/regione diversa da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), sui posti che non è stato possibile assegnare da GaE e GM della relativa provincia.

Evidenziamo che, nel caso in cui:

  • la graduatoria di un concorso (per titoli ed esami) sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi si aggiungono a quelli assegnati alla corrispondente GaE; tali posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva (articolo 399, comma 2, D.lgs. 297/94, per tutti i gradi di istruzione);
  • la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali (art. 17/1 del D.lgs. 59/2017 per la scuola secondaria e art. 4, comma 1-ter, del DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 per la scuola dell’infanzia e primaria).

Fase straordinaria

Terminata quella ordinaria, per l’a.s. 2023/24, si passerà (per i soli posti di sostegno) alla fase straordinaria di assunzioni a tempo determinato, finalizzate al ruolo, da GPS prima fascia sostegno (procedura prevista dal decreto PA, in caso residuino posti vacanti e disponibili di sostegno dopo le immissioni in ruolo ordinarie).

Nell’ambito della fase straordinaria avverranno, inoltre, le assunzioni dal concorso straordinario bis (relativamente alle assunzioni non effettuate nell’a.s. 2022/23– vedi di seguito).

Immissioni in ruolo ordinarie da GM

Il 50% dei posti sui cui procedere alle immissioni in ruolo ordinarie, come detto sopra, è destinato alle graduatorie di merito concorsuali. Di seguito le GM di assunzione per la scuola secondaria, l’ordine e le relative percentuali di posti spettanti:

  1. GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all’assunzione)tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
  2. GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2023/24, il 60% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;
  3. GM concorso straordinario 2020  e GM concorso ordinario 2020al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020  e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. 

Precisiamo che:

  • le graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 e del concorso ordinario 2020, sono state integrate con gli aspiranti idonei, ossia con coloro i quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi (per lo straordinario 2018 il riferimento normativo è l’articolo 59, comma 3, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021; per l’ordinario 2020, il riferimento normativo è l’articolo 47, comma 11, del DL n. 36/2022, convertito in legge  n. 79/2022).

Per le graduatorie STEM, inoltre, nelle istruzioni operative (Allegato A) riguardanti le immissioni in ruolo a.s. 2022/23, il Ministero ha precisato quanto segue:

Per quanto riguarda le discipline “STEM”, a norma dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i vincitori del concorso ordinario di cui al dd del 21 aprile 2020, n. 499 – come modificato dal DDG 31 gennaio 2022, n. 252 – hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 nella procedura di cui al dd 826/21; questi ultimi si trovano a loro volta in posizione prioritaria rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto nella procedura di cui al DDG 252/22.

Quindi l’ordine di assunzione dalle GM STEM è il seguente:

  • vincitori STEM 2021 (se ancora da assumere)
  • vincitori STEM 2022
  • idonei STEM 2021
  • idonei STEM 2022

Quanto detto varrà anche per le assunzioni a.s. 2023/24 (fermo restando che, per gli idonei, il diritto all’assunzione è previsto per il solo periodo di vigenza delle rispettive graduatorie).

Concorso straordinario bis

Il concorso straordinario bis, com’è noto, rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022. Tale procedura è finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.  

La procedura inizia con l’assunzione a tempo determinato e si conclude l’anno successivo con l’immissione in ruolo, previo superamento della prova conclusiva del previsto percorso universitario e dell’anno di formazione e prova.

Evidenziamo che non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso, ai fini delle assunzioni a.s. 2022/23. Pertanto, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nel corrente anno scolastico, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova. Tali aspiranti  intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe). Ricordiamo che il citato decreto Milleproroghe prevede, inoltre, che i  posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe).

Considerato quanto detto sopra, ossia che il concorso straordinario bis è stato previsto per la copertura dei rimasti vacanti e disponibili dopo le assunzioni a.s. 2021/22, i posti sono stati accantonati, per cui le restanti assunzioni previste dal concorso in esame si svolgeranno nell’a.s. 2023/24 sui predetti posti.

Conclusioni

Le immissioni in ruolo a.s. 2023/24 nella scuola secondaria si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

  • ordinaria: da GaE (50%) e GM (ordinario 2016, straordinario 2018, ordinario e straordinario 2020, secondo l’ordine e le percentuali sopra riportate, nonché con le precisazioni relative ai concorsi STEM);
  • Call veloce su posti comuni e sostegno
  • straordinaria: da GPS sostegno I fascia e relativi elenchi aggiuntivi, in caso residuino posti vacanti e disponibili dalle immissioni in ruolo ordinarie.
  • mini call veloce aperta ai docenti delle GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo su eventuali posti ancora residui da GPS

Alle assunzioni suddette si aggiungeranno quelle da concorso straordinario-bis i cui posti, ribadiamolo, sono accantonati per i vincitori della medesima procedura concorsuale.

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