Il Dirigente Scolastico non ha alcun obbligo orario di servizio

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Se le pregresse norme contrattuali prevedevano che il capo d’istituto dovesse assicurare una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale, il contesto normativo attuale, non prevede alcun obbligo orario per il dirigente scolastico. Come ricorda anche l’ARAN.

Il Dirigente Scolastico è tenuto ad osservare un orario minino? Deve assicurare la propria presenza in servizio?

Le due norme contrattuali di riferimento sono le seguenti:

L’articolo 26 comma D del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019  afferma che il DS nell’ambito della propria attività, deve mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente. L’altra norma di riferimento è l’art. 15 del CCNL per il personale dirigente dell’Area V dell’11.04.2006, che così recita: in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un’interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al dirigente scolastico deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.

Il parere dell’ARAN

Continua a fare riferimento il parere dell’ARAN del 23/12/2022

In che modo il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019, deve assicurare la propria presenza in servizio?

Dal combinato disposto degli articoli 26 comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019 e dell’art. 15 del CCNL per il personale dirigente dell’Area V dell’11.04.2006, il dirigente, in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli. In altri termini, il dirigente, salva l’ipotesi di ferie, permessi o altri istituti che giustifichino l’assenza dello stesso, deve garantire la sua presenza in servizio giornaliera, mentre può definire autonomamente la durata della prestazione giornaliera

In sostanza autonomia e flessibilità piena senza alcun vincolo minimo di orario e di presenza minima giornaliera da dover garantire.

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