Il contratto deve indicare sempre il termine della supplenza

Il contratto deve indicare sempre il termine della supplenza

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Dirigenti scolastici alle prese con le assunzioni dei supplenti

di Carlo Forte

Gli uffici scolastici hanno terminato o stanno terminando la fase provinciale delle nomine dei supplenti annuali e fino al 30 giugno. E a breve la palla passerà ai dirigenti scolastici, che dovranno assumere i supplenti sui posti e sulle cattedre dove le graduatorie provinciali risultano esaurite. Oltre alle operazioni ordinarie sugli spezzoni fino a sei ore. Quest’anno, però, c’è una novità. L’articolo 41 del nuovo contratto prevede che «i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine». E «tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie». In pratica, dunque, non è più possibile assumere i supplenti apponendo come termine “fino a nomina dell’avente diritto”.

Le nuove norme sembrerebbero funzionali ad evitare censure da parte della magistratura. Che in passato si è espressa dichiarando l’illegittimità dei contratti ai quali sia stato apposto un termine così generico, sebbene espressamente previsto dalla legge. Secondo la Corte di cassazione, peraltro, i contratti con tale termine sarebbero affetti da nullità (si veda la sentenza 22 marzo 2010, n. 6851 della sezione lavoro), fermo restando il diritto alla retribuzione di fatto (ma non al punteggio di servizio).

Perché bisogna sempre fare riferimento alle nuove graduatorie, a nulla rilevando che, all’atto dell’assunzione, l’amministrazione non abbia ancora provveduto in tal senso. Il problema si verifica puntualmente ogni anno a causa delle cosiddette finestre, che riguardano in massima parte gli inserimenti degli aventi titolo che, nel fraattempo, abbiano conseguito il titolo di sostegno.

Le parti, quindi, per ovviare a questo inconveniente, hanno concordato di apporre il termine ordinario al contratto di assunzione e di inserire una clausola risolutiva. Vale a dire, una disposizione secondo la quale, all’atto dell’individuazione del nuovo avente diritto tratto dalle graduatorie aggiornate, il docente assunto dalle vecchie graduatorie dovrebbe essere licenziato conservando sia il punteggio che la retribuzione di fatto.

Fonte dell’articolo: Italia Oggi



Pietro Guerra

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