Ho più figli e devo usufruire dei congedi parentali, chiarimenti utili sul calcolo dei giorni. Guida

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Proponiamo ai nostri lettori una breve ma utile guida in merito al computo dei periodi usufruiti a titolo di congedo parentale nelle ipotesi in cui si utilizzi per più figli e il godimento venga staccato nelle giornate non lavorative o comunque festive. Facciamo chiarezza alla luce della normativa attualmente vigente e del puntuale chiarimento ARAN n. 112.

Il congedo parentale: breve sintesi.

L’istituto trova puntuale disciplina nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, che detta norme in materia di congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità di seguito indicate.

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.

In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32.

Fruizione giornaliera o oraria.

Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale.

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. In tal caso  è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dallo stesso T.U. sulla maternità/paternità, mentre invece sono cumulabili con permessi e/o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo unico, come ad esempio i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la fruizione su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria per fruizione del congedo parentale e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche e i sabati (in caso di adozione della settimana corta da parte dell’Istituzione scolastica), non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo retributivo.

Fruizione continuata o frazionata.

L’art. 12 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.

Fruizione frazionata del congedo per bambini diversi.

Il caso in cui il dipendente chieda due periodi di congedo parentale riferiti a bambini diversi rientra in una casistica differente, che va analizzata nel dettaglio.

Nello specifico, il caso da analizzare riguarda l’ipotesi in cui la lavoratrice (o il lavoratore) usufruisca dal lunedì al venerdì del congedo parentale per un bambino e dal successivo lunedì al venerdì per il secondo bambino. In questi casi, il periodo intercorrente (sabato e domenica) non rientra nel computo.

Si applica dunque la stessa disciplina dei casi di fruizione frazionata di istituti diversi.

In conclusione, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa o si cambi la tipologia di assenza.

, 2022-11-16 06:40:00, Proponiamo ai nostri lettori una breve ma utile guida in merito al computo dei periodi usufruiti a titolo di congedo parentale nelle ipotesi in cui si utilizzi per più figli e il godimento venga staccato nelle giornate non lavorative o comunque festive. Facciamo chiarezza alla luce della normativa attualmente vigente e del puntuale chiarimento ARAN n. 112.
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