Un docente sulla base di quanto emerso in un procedimento penale a suo carico per aver cagionato all’Amministrazione un danno patrimoniale per l’esborso in suo favore delle retribuzioni da insegnante di sostegno presso un Istituto scolastico, avendo falsamente attestato di essere in possesso di titolo abilitativo all’esercizio di detta funzione, subiva un procedimento innanzi alla Corte dei Conti del Molise che ora commentiamo con la sentenza 40/2023.
Il titolo per insegnare sostegno
La Corte nel ricostruire il contesto normativo vigente osserva che l’art. 13 della l. n. 104/1992 (Integrazione scolastica) prevede, al fine di garantire agli alunni con disabilità un effettivo e congruo accesso all’istruzione, che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando […] l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. In base al successivo art. 14, comma 2, l. cit., per conseguire l’incarico di insegnate di sostegno è necessario essere in possesso di un diploma di specializzazione ex l. n. 341/1990, nella materia oggetto del proprio insegnamento, che rechi espressa menzione che “l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno”. Solo in ipotesi residuali, il comma 6 dell’art. 14 cit. stabilisce che “L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”.
La questione
Il docente non ha contestato, nel giudizio, osserva la Corte, di aver effettivamente tenuto le condotte a lui contestate, di avere falsamente attestato il possesso di un diploma di specializzazione e di averne successivamente prodotto un esemplare falsificato; sicché dall’avvenuto espletamento di prestazioni per le quali egli non era qualificato discende pacificamente che l’Amministrazione dell’Istruzione ne ha inutilmente retribuito l’espletamento.
La chiamata di docenti di sostegno non specializzati è una via residuale
Il tenore letterale dell’art. 14, comma 6 l. n. 104/1992, non legittima l’interpretazione che il Ministero dell’Istruzione o le Istituzioni scolastiche “mettano a disposizione”, in via ordinaria, posti per gli insegnanti non specializzati nell’attività di sostegno. L’eventuale assunzione di tali figure costituisce un’evenienza contemplata dalla legge in via ipotetica e comunque residuale. Essa può verificarsi per fatti, non prevedibili al momento della formazione delle graduatorie e della programmazione degli organici, riferibili al determinarsi di una insufficienza di personale specializzato da adibire al sostegno.
Non sussiste danno all’immagine se si insegna senza titolo e si viene condannati per truffa
La Corte molisana rileva che il presupposto di procedibilità dell’azione per danno all’immagine della P.A. continui ad essere individuato dall’art. 17, comma 30-ter del dl. n. 78/2009. Ne consegue – poiché il reato di truffa addebitato al docente. non rientra tra quelli previsti e puniti al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p. – che va dichiarata, la nullità dell’atto di citazione, ex art. 51, comma 6 del c.g.c., mancando il presupposto di proponibilità dell’azione per danno all’immagine ivi dispiegata.
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