Docente che ha ottenuto trasferimento interprovinciale nel 2022/23? Può presentare nuova domanda di mobilità?

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Mobilità docenti anno scolastico 2023/24: uno dei casi particolari è rappresentato dal docente che nel 2022/23 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale. Potrà presentare di nuovo domanda di mobilità? per quanti anni è vincolato? Una scheda UIL ci spiega il vincolo e chi può derogarlo.

I docenti assunti in ruolo l’1/9/2021 o in anni scolastici precedenti che per l’a.s. 2022/23 hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia diversa rispetto a quella di titolarità, non possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24 a meno che non sono destinatari dei seguenti titoli di precedenza contenuti nell’art. 13 comma 1 del CCNI.

Le precedenze

Precedenza n. I): Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati). vale per i trasferimenti e per i passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali)

Precedenza n. III): Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative: vale per i trasferimenti provinciali e interprovinciali. All’interno del comune di titolarità vale solo nelle città metropolitane. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza per la disabilità personale è valida solo nella provincia o per la provincia di residenza del docente. La precedenza per cure continuative è valida per la provincia dove si svolgono le cure e, in subordine, si applica anche a tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).

Precedenza n. IV) Assistenza
1. Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale: vale per i trasferimenti
provinciali e interprovinciali. All’interno del comune di titolarità vale solo nelle città metropolitane. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di
ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia di domicilio dell’assistito.
2. Assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità: vale solo nei trasferimenti provinciali. Nella fase comunale vale solo nelle
città metropolitane. Sono esclusi i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia
di domicilio dell’assistito.

Precedenza n. VI: Personale coniuge di militare o di categoria equiparata: vale per i trasferimenti provinciali solo nella fase tra comuni diversi e per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia in cui è stato trasferito d’ufficio il coniuge.

Precedenza n. VII: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali: vale per i trasferimenti provinciali solo nella fase tra comuni diversi e per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo. La precedenza è valida solo nella provincia o per la provincia in cui il docente svolge il mandato.

Precedenza n. VIII: Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998
Vale solo per i trasferimenti interprovinciali. Sono esclusi i trasferimenti provinciali e i passaggi di cattedra e di ruolo

Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (scarica PDF). Date domanda, vincoli, passaggi di ruolo, sostegno

La consulenza

È possibile scrivere a [email protected]

Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

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