Docente assunto da concorso licenziato per mancanza di requisiti, provvedimento viene pubblicato sul sito della scuola. È legittimo?

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Con un reclamo è stata lamentata la pubblicazione nella sezione Albo pretorio del sito web istituzionale di una scuola di una nota con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato dell’interessato – immesso in ruolo come docente presso l’Istituto – con allegati i relativi provvedimenti adottati nei confronti dello stesso dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale. La scuola faceva presente in ordine alla base giuridica del trattamento riguardante la pubblicazione del provvedimento di licenziamento, “che questo istituto ha pubblicato solo i dati strettamente necessari all’individuazione del docente (nome, cognome e data di nascita) indispensabili per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione dei provvedimenti”. Si pronuncia il Garante per la Privacy con atto Registro dei provvedimenti n. 335 del 20 ottobre 2022

Non esiste alcuna norma che imponga la pubblicazione del provvedimento di licenziamento del personale scolastico

Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e delle successive valutazioni effettuate dal Dipartimento, è emerso che l’Istituto ha pubblicato nella sezione Albo Pretorio del proprio sito web istituzionale, dal XX al XX, la determinazione prot. n XX, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato nei confronti dell’interessato, con allegato il relativo provvedimento adottato dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale. La predetta determinazione è stata successivamente definitivamente rimossa dal sito web dell’Istituto.

Preliminarmente, osserva il Garante, con riferimento alla circostanza che l’Istituto fosse tenuto, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione della determinazione in questione, si rappresenta che il decreto n.33 del 2013 non contiene alcuna specifica disposizione che prescriva la pubblicazione obbligatoria di un provvedimento contenente informazioni sulla rescissione di un contratto di lavoro a seguito di esclusione da una procedura per mancanza dei requisiti. Si rileva, in particolare, che la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 2 del predetto decreto, richiamata dall’Istituto, peraltro relativa alla pubblicazione di elementi di sintesi dei provvedimenti finali dei procedimenti, è stata abrogata dall’art. 22, del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97. In ogni caso l’art. 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in vigore dal 1° gennaio 2020) prevede la pubblicazione delle sole graduatorie finali, anche con riferimento agli idonei non vincitori, ma non con riguardo ai soggetti esclusi, né tantomeno con riguardo alla pubblicazione dell’integrale provvedimento di esclusione (v. provv.ti 27 gennaio 2021, n. 28, doc. web n. 9576756; provv. 11 febbraio 2021, n. 51, doc. web n. 9572226; 11 febbraio 2021, n. 60, doc web 9574101). Pertanto parrebbe di capire che sussisterebbe l’inesistenza della norma che legittimi la pubblicazione dell’atto di risoluzione del contratto.

La scuola che vuole pubblicare atti contenenti dati personali è tenuta a verificare l’esistenza della norma che ne legittimi la pubblicazione

In particolare, nel caso in questione, osserva l’Autorità che l’amministrazione che ha intenzione di pubblicare sull’albo pretorio online un atto contenente dati personali è tenuta a verificare, preliminarmente, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge o di regolamento che prescriva l’affissione di quell’atto all’albo pretorio.
In ogni caso prima di diffondere qualsiasi informazione, continua l’Autorità, relativa all’interessato, l’Istituto avrebbe dovuto verificare, sulla base di una valutazione responsabile e attenta, quali dati e informazioni pubblicare, tenendo conto dei limiti posti dai princìpi di pertinenza e non eccedenza.

Necessario pubblicare i dati personali in via anonima

Nel caso di specie, conclude il Garante, nel suo provvedimento sanzionatorio verso la scuola, rileva che invece, la determinazione in questione è stata pubblicata, insieme ai provvedimenti allegati, senza che l’Istituto avesse previamente proceduto all’anonimizzazione dei dati personali in essa contenuti. Si rappresenta infatti che anche alle pubblicazioni nell’albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti dalla normativa al fine di non diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti (v. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014, n. 243 doc. web n. 3134436 e “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” n.23 del 14 giugno 2007 doc. web n. 1417809; v. anche provv. 25 febbraio 2021, n. 69, doc. web n. 9565258; provv. 24 giugno 2021, n. 256, doc. web n. 9689607; provv. 16 settembre 2021, n. 319, doc. web n. 9704048).

, 2022-12-07 07:00:00, Con un reclamo è stata lamentata la pubblicazione nella sezione Albo pretorio del sito web istituzionale di una scuola di una nota con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato dell’interessato – immesso in ruolo come docente presso l’Istituto – con allegati i relativi provvedimenti adottati nei confronti dello stesso dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale. La scuola faceva presente in ordine alla base giuridica del trattamento riguardante la pubblicazione del provvedimento di licenziamento, “che questo istituto ha pubblicato solo i dati strettamente necessari all’individuazione del docente (nome, cognome e data di nascita) indispensabili per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione dei provvedimenti”. Si pronuncia il Garante per la Privacy con atto Registro dei provvedimenti n. 335 del 20 ottobre 2022
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