Contratto scuola: novità per il personale ATA

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Dentro il nuovo contratto 2016 – 2018 Le NOVITÀ per il personale ATA

IL PERIODO DI PROVA

• È valido il servizio effettivamente prestato
• Durata: 2 mesi area A e As, 4 mesi per i restanti profili
• È sospeso in caso di assenza per malattia, con conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi. Decorso tale termine il rapporto può essere risolto.
• In caso di assenze dovute ad infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio restano ferme le disposizioni dettate dall’art. 20 del CCNL del 29/11/2007.
• Può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. Nel caso in cui il lavoratore che ha già superato il periodo di prova sia vincitore di concorso in altra amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per tutto il periodo della prova.
In caso di mancato superamento della prova o per recesso, il lavoratore stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.

CONFERMA IN SERVIZIO
• Decorso il periodo di prova, il dipendente è confermato in servizio con il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata dal giorno dell’assunzione.

DIRITTO DI RECESSO

• Decorso un mese per l’area A e As e due mesi per i restanti profili, sia il lavoratore che il dirigente scolastico, hanno la facoltà di recedere dal contratto
• Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte
• Il recesso operato dall’amministrazione deve essere motivato
• In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di sei mesi, decorso quale il contratto può essere risolto
• La retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Permessi

PERMESSI ORARI retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 15 del CCNL 2007 relativamente ai permessi per partecipazione a concorsi ed esami, e ai giorni per lutto, il lavoratore ha diritto, a domanda:
• 18 ore nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante
autocertificazione. I permessi possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore è pari a sei ore
• In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale i permessi vengono riproporzionati

I PERMESSI:
• non riducono le ferie
• sono Interamente retribuiti
• non sono fruibili per frazione di ora
• sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio
• non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore (es.: allattamento, congedo parentale a ore) nonché con i riposi compensativi per recupero lavoro straordinario
• sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

PERMESSI PER ASSISTENZA AL DISABILE
• tre giorni di permesso di cui all’art. 33 comma 3 della legge 104
oppure
• 18 ore mensili
A tal fine il dipendente, rappresenta, di norma, all’inizio di ogni mese, al dirigente scolastico, una programmazione mensile dei giorni/ore in cui intende assentarsi.
In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno richiesto.
Il presente articolo sostituisce l’art. 15 commi 6 e 7 del CCNL del 2007

• Permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo.
• Tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.
• 2 anni di congedo non retribuito nell’arco della vita lavorativa, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4 della legge 53/2000.
La domanda è presentata con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici

• Fino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico fruibili su base sia giornaliera cheoraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
• I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo nel periodo dicomporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. Sei ore dipermesso corrispondono ad una intera giornata lavorativa.
• In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso

• Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
• Non si possono cumulare, nella medesima giornata, con altre tipologie di permessi fruibili ad ore (es.: allattamento, congedo parentale a ore) nonché con i riposi compensativi per recupero lavoro straordinario.

Possono essere fruiti anche per l’intera giornata e incidono sul monte delle 18 ore con riferimento all’orario che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nella giornata.
• L’assenza è assoggettata alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
• La domanda è presentata con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso giornaliero od orario.
Attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L’attestazione è inoltrata alla scuola:
• a cura del dipendente oppure a cura del medico o della struttura, anche per via telematica.

Per l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici da parte del lavoratore affetto da incapacità lavorativa temporanea conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia.
L’assenza è assoggettata alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Tale assenza è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione
In caso di visite specialistiche, accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie che comportino particolare impegno fisico, l’assenza è imputata alla malattia ed è giustificata dall’ attestazione del medico o dalla struttura che hanno svolto la prestazione.

Gravi patologie

Nel caso i cui il lavoratore debba sottoporsi a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, sarà sufficiente un’unica certificazione a cura del medico curante, anche cartacea, che attesti la necessità dei trattamenti sanitari ricorrenti e che gli stessi comportano una incapacità lavorativa.
Prima dell’inizio della terapia il lavoratore fornisce, ove previsto, il calendario delle terapie.
A seguire il lavoratore fornirà le singole attestazioni di presenza con l’indicazione che le prestazioni sono state effettuate nell’ambito del ciclo o del calendario prescritti.

Controllo durante le assenze per visite

• In caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura che ha svolto la visita o la prestazione.

Fonte dell’articolo: CislScuola



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