Congedo parentale, un mese all80% non è per docenti e Ata. Ecco perché

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Sul congedo parentale arriva una precisazione da parte della Funzione Pubblica: per docenti e ATA non vale per il congedo all’80%. Ecco il motivo.

Cosa si prevede

  • Un mese di congedo parentale retribuito all’80%
  • Per mamma o papà
  • Entro il 6° anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento
  • Per lavoratori che maturano il diritto dal 1° gennaio 2023

In una nota la Funzione Pubblica spiega la disposizione già presente nella legge di bilancio 2023, ovvero che per i lavoratori dipendenti viene elevata all’80% per la durata massima di un mese, fino al sesto anno di vita del bambino, fruibile alternativamente fra i genitori.

La Funzione Pubblica, conferma che l’innalzamento della misura pari all’80% della retribuzione, non risulta applicabile per quelle categorie di lavoratori dipendenti il cui CCNL prevede già la misura dell’indennità al 100%. Dunque, la disposizione non può essere estesa ai lavoratori della scuola, docenti e ATA.

Tale disposizione, in base all’interpretazione della norma, confermata dal sindacato, ha rilievo per i lavoratori e le lavoratrici delle scuole non statali e della formazione professionale e quindi non per la scuola statale.

Cosa prevede il congedo parentale

Le ultime novità in materia sono state introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022 ed entrate in vigore dal 13 agosto 2022.

Le novità sono sintetizzate nel messaggio INPS del 4 agosto 2022

  • alla madre e al padre, fino al 12° anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  •  entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% dello stipendio, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U.

A queste novità si aggiunge adesso quella introdotta nella Legge di Bilancio 2023.

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