Concorso straordinario bis, docenti assunti in ruolo dal 2023/24: soggetti a vincolo triennale. Vale anche anno di prova?

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I docenti, che sono stati assunti a tempo determinato nel 2022/23 da concorso straordinario bis, saranno immessi in ruolo dal 1° settembre 2023 e saranno soggetti al vincolo triennale. Si computa anche l’anno di prova?

La procedura straordinaria [prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22], di cui fa parte il concorso straordinario bis, si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso;
  • nomina, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nell’a.s. 2022/23, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento anno prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, immissione e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione (per i docenti che ne sono privi).

I docenti interessati, dunque, saranno immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, anno a partire dal quale scatta il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, ai sensi dell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94.

Vincolo triennale

Il decreto PA (DL n. 44/2023) ha riformulato il summenzionato comma 3 dell’art. 399 del D.lgs. 297/94, in base al quale, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, ai neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto disposto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. Il predetto articolo 13/5 prevede (oltre alla cancellazione degli stessi da tutte le graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato ) quanto segue:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Vincolo e assunti da concorso straordinario bis

Considerato che i docenti, assunti da concorso straordinario bis nel 2022/23, saranno immessi in ruolo dal 1° settembre 2023 e che, a decorrere dall’a.s. 2023/24, si applica il suddetto vincolo a tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, non vi è dubbio che ai predetti docenti si applichi il vincolo in questione.

Al riguardo, però, sorge un dubbio relativamente al computo o meno dell’anno di prova nei tre anni di vincolo, in quanto nel summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 leggiamo quanto segue:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Dunque, nel caso di immissioni in ruolo ordinarie (per cui, in linea generale, è stata prevista la disposizione normativa) l’anno di prova si computa nei tre anni di vincolo.

E per chi svolge l’anno di prova durante il contratto a tempo determinato, come nel caso dei docenti summenzionati?

Nel DM 108/2022, disciplinante la procedura straordinaria in esame, leggiamo che ai docenti assunti in ruolo si applica quanto previsto dal summenzionato art. 399/3 del D.lgs. 297/94, che (come detto) rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.

A questo punto, la disposizione normativa si applica “in toto”, per cui l’anno di prova va computato nei tre anni di vincolo oppure no, essendo stato svolto durante il contratto a tempo determinato?

Il Ministero dovrà chiarire al più presto tale aspetto, in quanto di fondamentale importanza ai fini degli anni necessari prima di poter presentare domanda di mobilità (provinciale e interprovinciale) e di assegnazione/utilizzazione (interprovinciale).

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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