Concorso ordinario 2020, immissione in ruolo assicurata anche per gli idonei. Esclusi i rinunciatari dello scorso anno

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I docenti, che lo scorso anno scolastico hanno rinunciato al ruolo, non potranno partecipare alle assunzioni a.s. 2023/24, compresi gli idonei del concorso ordinario 2020. 

Rispondiamo a dei quesiti posti in redazione da due nostri lettori, ricordando dapprima cosa prevede il decreto PA bis relativamente alle GM del concorso ordinario 2020, nonché cosa comporta la rinuncia ad una proposta di immissione in ruolo e quando si viene considerati rinunciatari nell’ambito della procedura informatizzata di assunzione a tempo indeterminato.

Novità GM ordinario 2020

Con il decreto PA BIS, approvato in Consiglio dei Ministri e di cui si attende la pubblicazione in GU, le graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria diventeranno ad esaurimento. Vengono così salvaguardati gli idonei che, sebbene entrati nelle GM in seguito alla previsione di cui all’articolo 47/11 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 73/2022), non avevano la certezza dell’immissione in ruolo in quanto, alla scadenza del biennio di vigenza delle stesse GM, gli idonei non potevano essere più assunti, diversamente dai vincitori che mantengono comunque il diritto all’assunzione.

Il decreto PA BIS interviene proprio sul citato articolo 47/11 del DL 36/2022, riformulandolo nella maniera seguente (evidenziamo in grassetto quanto dovrebbe aggiungere il decreto PA bis):

11. Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dunque, le GM del concorso ordinario 2020:

  • comprendono anche gli idonei (ossia coloro i quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti messi a concorso);
  • diventano ad esaurimento (quindi tutti coloro i quali ne fanno, saranno assunti in ruolo: vincitori e idonei);
  • dall’a.s. 2024/25 saranno utilizzate, ai fini delle immissioni in ruolo, dopo le graduatorie dei nuovi concorsi PNRR, nei limiti dei posti autorizzati per il ruolo.

(NB: il testo del decreto PA BIS dovrà adesso essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi inizierà l’iter parlamentare per la trasformazione in legge; pertanto in caso di eventuali modifiche, le comunicheremo immediatamente)

Conseguenze rinuncia ruolo

Come leggiamo nelle istruzioni operative, relative alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23 (e anche in quelle degli anni precedenti):

  • La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Dunque, il docente, che rinuncia alla proposta di assunzione in ruolo, viene immediatamente cancellato dalla specifica graduatoria relativamente alla quale ha rinunciato. Ad esempio: docente, inserito in GM per la A-11 e la A-12, rinuncia ad una proposta di assunzione dalla GM A-12; viene cancellato da quest’ultima GM e resta nella graduatoria A-11.

Rinuncia ruolo e procedura informatizzata

Domande assunzione

Le operazioni di immissione in ruolo, com’è noto, si svolgono in modalità informatizzata, ragion per cui la rinuncia al ruolo può avvenire secondo tempistiche e modalità differenti. Prima di vedere le citate modalità e tempistiche di rinuncia, premettiamo che gli aspiranti, convocati (con apposito avviso dell’USR/USP competente) per le immissioni in ruolo, presentano due distinte domande, tramite Istanze Online:

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, con la quale si indica l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto);
  2. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, con la quale gli aspiranti, che hanno avuto assegnata la provincia-classe di concorso/posto, esprimono l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnati.

Rinuncia proposta assunzione

La rinuncia alla proposta di assunzione può avvenire:

  • con la presentazione della prima domanda (nella domanda online si esprime la rinuncia all’eventuale proposta di immissione in ruolo); oppure
  • con la presentazione della seconda domanda (nella domanda online si esprime la rinuncia alla proposta di assunzione ricevuta all’esito della prima istanza); oppure
  • successivamente alla procedura informatizza, dunque dopo la prima e la seconda domanda (l’aspirante comunica la rinuncia al ruolo all’Ufficio competente).

Sono, inoltre, considerati rinunciatari anche i docenti che non esprimono alcune province/insegnamenti e che, giunti in turno di nomina, non sono destinatari di assegnazione, in quanto rimasti disponibili i soli posti presenti nella provincia/e cui si è rinunciato. Ciò riguarda la prima fase (ossia la prima istanza), mentre nella seconda, quella in cui si è chiamati a scegliere le sedi/scuole, se non si presenta l’istanza, la sede/scuola sarà assegnata d’ufficio; lo stesso dicasi nel caso in cui non si indichino tutte le sedi/scuole e in quelle espresse non vi siano disponibilità.

Indipendentemente dalle modalità di rinuncia, la sanzione è sempre quella riportata nel paragrafo precedente: la cancellazione dalla specifica GM.

Quesiti

D1. Scrivo per chiedere un chiarimento relativo alle immissioni in ruolo 23/24. Gli idonei non vincitori dello concorso straordinario 2020, che sono presenti nella graduatoria di merito ma non rientrano nel numero dei vincitori dei posti previsti dal bando, hanno comunque diritto a essere assunti in ruolo nell’anno scolastico 23/24? In altre parole, in una regione e classe di concorso in cui siano già stati assunti tutti i vincitori di questa procedura concorsuale, i restanti idonei parteciperanno alle procedure di immissione in ruolo quest’anno dividendo I posti con gli idonei di altre procedure oppure no?

R1. La riposta è affermativa: come detto sopra, gli idonei sono entrati nelle GM per cui partecipano alle immissioni in ruolo, non solo per il 2023/24 ma anche per gli anni successivi, sino all’esaurimento della relativa graduatoria (questo perché con il decreto PA BIS le GM del concorso ordinario 2020 diventeranno ad esaurimento). Precisiamo che non è prevista una suddivisione dei posti con gli idonei di altre procedure ma, come detto sopra, a partire dall’a.s. 2024/25, le GM 2020 saranno utilizzate dopo le graduatorie dei nuovi concorsi PNRR, nei limiti dei posti autorizzati per il ruolo.

D2. Sono un docente della scuola primaria. Ho superato il concorso ordinario 498 del 2020. La mia posizione è la 2424 e il mio punteggio è 164,5. Non è stato possibile avere il ruolo nel bollettino di settembre 2022 a causa della mancanza dei posti nella provincia che avevo scelto (Bergamo), durante il mio turno di nomina. Nell’ultimo bollettino di marzo 2023 sono stato scavalcato da altri, molto più bassi di me che hanno avuto il ruolo nella provincia che avevo scelto (Bergamo), perché i posti, nel frattempo, si erano creati per rinuncia durante il loro turno di nomina. Ho sentito in questi giorni che è passato il decreto per trasformare le GM concorso ordinario 2020 primaria in GAE. Io come già avevo scritto in precedenza sono idoneo, ma ero stato scavalcato per mancanza di posti nella provincia che avevo scelto (BG). Adesso con questa novità ho sentito che coloro che hanno superato le prove dei concorsi ordinari senza che sia seguita l’assunzione a tempo indeterminato entreranno in Graduatorie per il reclutamento valide fino al loro esaurimento. Quindi io che ho superato tutte le prove e non ho ricevuto nessuna assunzione dovrei essere ancora dentro. È corretto?

R2. Il nostro lettore, come si evince dal quesito, è da considerarsi rinunciatario per la mancata espressione di alcune province, ove vi erano posti al suo turno di nomina, diversamene dalla provincia/ce indicate. Pertanto, in quanto rinunciatario, lo stesso è stato cancellato dalla specifica GM, come prevedono le istruzioni operative succitate. Conseguentemente, sebbene le GM diventeranno ad esaurimento, lo stesso non vi rientrerà.

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