Concorsi, docente assunto da straordinario bis potrà accettare nomina dall’ordinario?

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Il docente vincitore del concorso ordinario secondaria 2020, che ha partecipato anche al concorso straordinario bis, può lasciare il ruolo ottenuto dal secondo per il primo? Sino a quando è possibile essere assunti dalle GM dell’ordinario?

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono risultato tra i vincitori di uno dei due posti messi a bando per il concorso ordinario, classe di concorso A-10 in Campania. A causa del ritardo della pubblicazione delle graduatorie, non ho potuto essere immesso in ruolo già quest’anno e, tra pochi giorni, dovrò affrontare la prova per lo straordinario bis per la medesima classe di concorso, per la quale sono stati messi a bando 16 posti. C’è la possibilità, nel caso in cui non dovessi superare lo straordinario, di aspettare oltre il 2023 per l’immissione in ruolo per mancanza di cattedre per la procedura ordinaria?  E se invece dovessi superare il concorso straordinario ed essere assegnato ad una scuola lontana con tanto di percorso universitario e costi annessi, sono costretto a rinunciare alla possibilità di immissione dall’ordinario? E se questa fosse più congeniale per le mie esigenze?

Per rispondere al quesito, dobbiamo ricordare la durata e l’utilizzo delle GM del concorso ordinario 2020, nonché la disposizione relativa alla cancellazione da tutte le graduatorie finalizzate alle nomine a tempo determinato e indeterminato, in seguito alla conferma in ruolo.

Graduatorie di merito concorso ordinario 2020

Il concorso ordinario 2020 è stato bandito ai sensi del D.lgs. 59/2017, prima che lo stesso (decreto) fosse modificato dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022.

Alla luce delle sopra riportate modifiche al D.lgs. 59/2017:

  • i concorsi ordinari dovrebbero essere banditi con frequenza annuale (DL 73/2021);
  • le graduatorie di merito dovrebbero avere validità annuale, tranne quelle bandite prima della modifica apportata dal DL 73/2021 (come nel caso del concorso ordinario 2020, le cui GM hanno validità biennale);
  • i vincitori di concorso mantengono il diritto all’assunzione, anche negli anni successivi alla scadenza delle GM (D.lgs. 59/17, DL 73/2021 e DL 36/2022);
  • le graduatorie di merito dei docenti partecipanti al concorso ordinario 2020, così come quelle future dei docenti partecipanti al concorso con l’abilitazione, sono integrate con gli idonei (DL 36/2022).

Decadenza graduatorie

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94: “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

In base alla suddetta disposizione, dunque, i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo. Nello specifico, gli interessati sono cancellati da:

  • GM di concorsi straordinari
  • GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
  • GaE
  • GPS
  • Graduatorie di istituto

Non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-22; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-22 e A-12; viene cancellato dalla GM A-22, resta invece nella GM A-12).

Quanto detto, come leggiamo nel DM n. 108/2022, che disciplina il concorso straordinario bis, è applicato anche ai docenti assunti in ruolo dalla predetta procedura.

Ricordiamo che i docenti vincitori dello straordinario bis sono assunti dapprima a tempo determinato e poi, l’a.s. successivo, a tempo indeterminato con contestuale conferma in ruolo, previo superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del previsto percorso formativo universitario.

Evidenziamo che riguardo alla tempistica di cancellazione dalle graduatorie dopo la conferma in ruolo (ossia se debba avvenire nel corso del medesimo anno scolastico ovvero dall’a.s. successivo), i sindacati hanno chiesto un apposito chiarimento al MI.

Quesito

Rispondiamo adesso alle domande del nostro lettore.

D1. C’è la possibilità, nel caso in cui non dovessi superare lo straordinario, di aspettare oltre il 2023 per l’immissione in ruolo per mancanza di cattedre per la procedura ordinaria?

R2. Sì, i vincitori di concorso mantengono il diritto all’assunzione anche oltre i termini di vigenza delle graduatorie di merito, ai sensi della sopra citata normativa e come indicato anche nel DM n. 23 del 5 gennaio 2021, relativo al concorso in oggetto, dove leggiamo: […] Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall’articolo 59, comma 13, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

D2.E se invece dovessi superare il concorso straordinario, ed essere assegnato ad una scuola lontana con tanto di percorso universitario e costi annessi, sono costretto a rinunciare alla possibilità di immissione dall’ordinario?

R2. Come detto sopra, i docenti immessi in ruolo, all’esito positivo dell’anno di prova, sono cancellati da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. Ciò si applica anche ai docenti vincitori del concorso straordinario bis. Pertanto, considerato che nel caso del nostro lettore si tratta della stessa classe di concorso (ha partecipato per la A-10 sia all’ordinario che allo straordinario), qualora venga assunto e confermato in ruolo dal concorso straordinario bis, sarà cancellato dalla GM del concorso ordinario, per cui non potrà optare per la cattedra dal predetto concorso. Viceversa, qualora la nomina da concorso ordinario arrivi prima dell’assunzione in ruolo dalle GM dello straordinario, potrà accettarla (e all’esito positivo del periodo di prova sarà cancellato dalle GM dello straordinario bis).

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, 2022-10-22 13:24:00, Il docente vincitore del concorso ordinario secondaria 2020, che ha partecipato anche al concorso straordinario bis, può lasciare il ruolo ottenuto dal secondo per il primo? Sino a quando è possibile essere assunti dalle GM dell’ordinario?
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