Concorsi a cattedra, requisiti, formazione neoassunti, CFU: tutto quello che cè da sapere in 10 FaQ

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La recente riforma del reclutamento ha portato importanti cambiamenti nel processo di accesso ai concorsi, aprendo nuove opportunità agli aspiranti che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico. Fino al 31 dicembre 2024, gli aspiranti avranno la possibilità di accedere ai concorsi con requisiti diversi da quelli ordinari, aprendo nuovi orizzonti per chi sogna di lavorare nel settore pubblico. In questo articolo, esploreremo quali sono i requisiti speciali previsti e il percorso da seguire per coloro che desiderano cogliere questa opportunità unica. Ecco le nostre FaQ

Quali sono i requisiti per partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado durante la fase transitoria fino al 31 dicembre 2024?

Durante la fase transitoria, è possibile partecipare ai concorsi con requisiti diversi da quelli richiesti in via ordinaria. Gli aspiranti possono partecipare ai concorsi se possiedono il titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante, oppure il titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Inoltre, i docenti che hanno svolto tre anni di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella specifica classe di concorso, possono partecipare ai concorsi.

Qual è il percorso seguito dagli aspiranti nel nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado?

Nel nuovo sistema, gli aspiranti seguono un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA. Successivamente, partecipano a un concorso pubblico nazionale indetto su base regionale o interregionale. Infine, superano un periodo di prova in servizio di durata annuale con un test finale e una valutazione conclusiva.

Cosa succede una volta vinto il concorso per gli aspiranti che non sono già abilitati?

Dopo aver vinto il concorso, i docenti che non sono già abilitati vengono assunti con un contratto annuale e integrano la formazione per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Coloro che partecipano con 30 CFU/CFA devono conseguire i restanti 30 CFU/CFA per raggiungere i 60 crediti previsti, mentre quelli che partecipano con 24 CFU/CFA devono conseguire i restanti 36 CFU/CFA. Al termine del percorso, sostengono una prova finale. In caso di mancato superamento della prova finale, vengono cancellati dalla graduatoria del concorso vinto e non possono essere assunti in ruolo.

Cosa succede durante l’assunzione a tempo determinato e l’abilitazione?

Durante l’assunzione a tempo determinato, i docenti integrano i CFU/CFA mancanti per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Dopo aver conseguito i crediti mancanti (30 o 36), sostengono la prova finale. Una volta superata la prova finale, ottengono l’abilitazione all’insegnamento.

Cosa succede dopo l’assunzione in ruolo?

Dopo aver ottenuto l’abilitazione all’insegnamento, i docenti sono assunti in ruolo. Successivamente, svolgono un periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento positivo determina la conferma in ruolo.

Quali sono i requisiti per partecipare al concorso per gli ITP durante la fase transitoria?

Gli ITP possono partecipare al concorso durante la fase transitoria con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Quali requisiti saranno richiesti quando il nuovo sistema sarà a regime?

Quando il nuovo sistema sarà a regime, per partecipare al concorso sarà necessario essere in possesso della laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico, o diploma AFAM di II livello) + abilitazione per la specifica classe di concorso (per i posti comuni). Per i posti di ITP, sarà richiesta una laurea triennale (o diploma AFAM di I livello) + abilitazione per la specifica classe di concorso. Inoltre, sarà possibile partecipare al concorso anche i docenti che abbiano svolto tre anni di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione.

Cosa succede se un docente non supera la prova finale dopo aver conseguito i CFU/CFA mancanti?

Se un docente non supera la prova finale dopo aver conseguito i CFU/CFA mancanti, viene cancellato dalla graduatoria del concorso vinto e non può essere assunto in ruolo.

È previsto il riconoscimento dei crediti formativi precedentemente acquisiti?

Sì, è previsto il riconoscimento dei crediti formativi precedentemente acquisiti. I docenti che hanno già acquisito crediti durante il corso di studi universitario o accademico possono richiedere il riconoscimento di tali crediti, riducendo così il numero di CFU/CFA da conseguire.

Qual è la durata del periodo di prova in servizio?

Il periodo di prova in servizio ha una durata annuale. Durante questo periodo, viene valutata la performance del docente per determinare la conferma in ruolo.

Corso di preparazione per il concorso a cattedra straordinario

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