Anno di prova, docenti con passaggio di ruolo devono svolgerlo. Necessaria anche la formazione

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Il docente, che ottiene il passaggio di ruolo, deve svolgere nuovamente l’anno di prova, comprese le previste attività di formazione.

Articolazione anno di prova

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio (anno di prova) è disciplinato dal DM n. 226/2022 (attuativo della legge n. 107/2015 e del D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm.), in base al quale lo stesso si articola nelle seguenti attività e fasi:

  • redazione bilancio di competenze iniziale, entro il secondo mese di servizio, da parte del docente in anno di prova in collaborazione con il tutor;
  • patto per lo sviluppo professionale, stabilito tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, sentito il docente tutor, sulla base del bilancio di competenze iniziale; in esso sono definiti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le previste attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole;
  • attività formative, per un totale di 50 ore [incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
  • portfolio professionale (che contiene anche alcuni dei documenti prodotti e riportati nel presente elenco, come il bilancio di competenze iniziale e finale);
  • bilancio di competenze finale, stilato dal docenti in anno di prova con la supervisione del docente tutor, al fine di registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate e gli sviluppi ulteriori da ipotizzare;
  • colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • test finale (contestualmente al colloquio) innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Chi deve svolgere e chi non l’anno di prova

L’anno di prova,

deve essere svolto da:

  1. docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  4. docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 59/2017 (come modificato dal DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (si tratta di quei docenti che saranno assunti in seguito alle nuove disposizioni, di cui al DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022);

non va svolto dai docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono un insegnante entrata in ruolo nel 2017 sul sostegno infanzia, ho ottenuto il passaggio alla primaria posto comune , non riesco a capire se devo rifare la formazione (piattaforma indire, tutor, laboratorio) oppure solo i 120 g e 180g . 

Come sopra riportato, in caso di passaggio di ruolo l’anno di prova deve essere svolto, a meno che non si tratti di un passaggio di ritorno, ossia di passaggio in ruolo nel quale è stato già superato l’anno di prova. Caso questo che non riguarda la lettrice, la quale dovrà svolgere interamente l’anno di prova, ivi comprese le attività di formazione e tutto quanto sopra riportato. Il DM 226/2022, infatti, non prevede alcuna deroga, in merito alle attività da svolgere, per chi ha superato l’anno di prova in un altro grado di istruzione, anzi l’articolo  1/5 dello stesso prevede l’obbligatorietà delle attività formative (non facendo, anche in questo caso, nessuna distinzione al riguardo). D’altra parte, lo svolgimento delle attività formative è previsto anche per chi deve ripetere l’anno in questione (vedi precedente paragrafo, in particolare il punto 2, dedicato a chi deve ripetere l’anno di prova, perché non lo ha superato ovvero perché lo ha rinviato). In definitiva, la nostra lettrice seguirà l’intero previsto percorso.

Anno di prova docenti già di ruolo, non si ripete nello stesso grado di istruzione

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