Anno di prova: docente ITP assunto per la seconda volta ma per classe di concorso dei laureati deve ripeterlo?

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Il docente ITP, nuovamente assunto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II grado nel ruolo dei laureati, deve ripetere l’anno di prova?

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Quest’anno sono stato immesso in ruolo come docente della scuola secondaria di secondo grado (tabella A) essendo vincitore del Concorso Ordinario 2020. Fino all’anno scorso ero I.T.P. di ruolo (tabella B), (immesso in ruolo dopo il superamento del Concorso Ordinario 2012) ed ho già sostenuto il periodo di formazione e prova nella scuola secondaria di secondo grado. Visto che la variazione contrattuale è avvenuta perché sono stato immesso in ruolo una seconda volta e non per passaggio di ruolo a seguito di domanda mobilità, vorrei sapere se devo ripetere l’anno di prova.

Pur trattandosi del medesimo grado di istruzione, il nostro lettore è stato assunto nuovamente a tempo indeterminato in un ruolo diverso, ossia quello dei laureati, distinzione questa presente anche nel CCNI sulla mobilità 2022/25, ove il caso dei docenti, che passano da ITP al ruolo dei laureati, è inquadrato come passaggio di ruolo e non di cattedra. Così, infatti, si legge nell’articolo 4/3 del citato Contratto:

3. In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo
grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

Dunque, quello degli ITP e quello docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado sono ruoli diversi, ragion per cui nel CCNL si parla di passaggio di ruolo.

Pertanto, il nostro lettore dovrà nuovamente svolgere e superare l’anno di prova. Vero è che nell’annuale nota sull’anno di prova leggiamo che non devono svolgerlo i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno, ma è altrettanto vero che, nel caso in esame, trattasi di due ruoli diversi, seppur appartenenti al medesimo grado di istruzione.

Di seguito l’articolazione dell’anno di prova, chi deve svolgerlo e chi no.

Articolazione

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio prevede, ai sensi del DM 226/2022 e secondo le indicazioni fornite nell’annuale nota dal MIM, prevede un impegno formativo complessivo pari a 50 ore, suddiviso in quattro fasi distinte:

  1. incontri propedeutici e restituzione finale (6 ore);
  2. laboratori formativi o visite in scuole innovative ( 12 ore);
  3. “Peer to Peer” (12 ore);
  4. formazione online (20 ore).

Docenti tenuti a svolgerlo

Sono tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13/2 del D.lgs. 59/17  ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del DL n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023;
  • i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL  n. 73/2021. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.

Docenti che non devono svolgere l’anno di prova

Non sono tenuti a svolgere l’anno di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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