Abilitazione insegnamento 60 o 30 CFU, si potrà conseguire presso una Università privata? [VIDEO]

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regola la formazione iniziale degli insegnanti. C’è grande attesa per l’avvio dei percorsi presso le Università. Percorsi che dovrebbero fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Fra le tantissime domande arrivate durante il Question Time del 26 settembre in diretta su OS TV, ci soffermiamo su una in particolare: “i percorsi saranno organizzati anche da Università private?”

A rispondere alla domanda Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica.

“Adesso ci sarà una fase di accreditamento, con dei criteri stabiliti per poter accreditare i centri che fanno capo all’Università”, dice Cannas, che aggiunge: “quindi gli atenei interessati faranno una domanda e questa verrà valutata“.

Dunque, per quanto riguarda l’accreditamento di Università private, “potrebbe essere ma non è automatico, ci sono criteri molto stringenti da soddisfare“, conclude Sonia Cannas.

Quali sono i requisiti che devono avere i Centri?

Il Dpcm individua come requisiti di sede:

a) la delibera di costituzione del centro e la designazione del relativo coordinatore;

b) la costituzione della giunta del centro, di cui fanno parte il coordinatore del centro e i direttori.

Sono invece requisiti dei percorsi di formazione iniziale:

a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;

b) il parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;

c) l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso;

d) l’offerta formativa determinata nel rispetto del profilo di cui all’allegato A al presente decreto;

e) l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;

f) un’adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;

g) l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.

Frequenza in presenza e online

Si consideri che la frequenza dei corsi è in presenza, con al massimo il 50% delle lezioni online in modalità sincrona.

LA RIPOSTA DI SONIA CANNAS AL MINUTO 10:49

TUTTE LE RISPOSTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023.

ALLEGATO A [PDF] PROFILO CONCLUSIVO DEL DOCENTE ABILITATOCOMPETENZE PROFESSIONALI E STANDARD PROFESSIONALI MINIMI

ALLEGATO B [PDF] LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

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