Viaggi d’istruzione 2022/23: rimborso ai docenti accompagnatori, un esempio di regolamento

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Il Viaggio di istruzione è parte fondamentale dell’Offerta formativa di una istituzione scolastica e rappresenta un momento rilevante di apprendimento, al di fuori dell’aula scolastica, nonché un metodo adeguato per integrare ed amplificare e ampliare le conoscenze che vengono imparate per il tramite dell’insegnamento delle discipline curricolari, per accrescere competenze relazionali e logistiche, per innalzare il livello di responsabilizzazione e autonomia, per sedimentare nel gruppo forme di socializzazione e di solidarietà, successivamente per attivare, fondamentalmente, le competenze chiave e di cittadinanza che sono le basilari finalità del processo educativo.

Al contempo, tali viaggi indubbiamente costituiscono un momento di verifica e di riflessione culturale, per rendere più coscienti e più approfondite le proprie conoscenze. A tale scopo, sono propri i Consigli di Classe o di Interclasse-Intersezione ad adottare le opportune misure per completare nella programmazione didattico-educativa le iniziative e immaginare una adesione attiva degli allievi, in modo da assicurare la valenza formativa da perseguire anche attraverso la programmazione di percorsi interdisciplinari, come ad esempio le UdA.

Come organizzare un viaggio di istruzione e cosa considerare

I viaggi di istruzione sono disposti tenendo conto in primis dei deliberata del Consiglio di Istituto (organo fondamentale e non solo perché un viaggio presuppone un impego finanziario), poi delle scelte educative, didattiche, formative e, anche, metodologiche, che i Consigli di classe sulla scorta dei deliberata del Collegio dei docenti, prevedono e che possiamo così sintetizzare:

  • Completamento, sotto forma di integrazione disciplinare e delle educazioni, dei contenuti curricolari
  • Conseguimento di competenze pratiche collegate all’attività sportiva e motoria e connesse con competenze di tipo relazionale ed organizzativo.
  • Educazione alla cittadinanza europea
  • Potenziamento delle conoscenze linguistiche
  • Potenziamento della formazione curricolare/interdisciplinarietà
  • Apertura verso i processi di internazionalizzazione delle dimensioni formative e culturali della scuola.

Normativa a cui si deve necessariamente far riferimento

Le principali disposizioni che regolamentano i viaggi di istruzione e le uscite didattiche organizzate dalle istituzioni scolastiche sono contenute nei seguenti testi normativi:

  • D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • DPR 6/11/2000 n. 347 – Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
  • Art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 297/1994 riguardo alle competenze del Collegio Docenti;
  • Art. 10 comma 3 lett. e) del D. Lgs. n. 297/1994 relativamente alle competenze del Consiglio di istituto;
  • C.M. n. 291 – 14/10/1992;
  • D.Lgs. n. 111 – 17/03/1995;
  • C.M. n. 623 – 02/10/1996;
  • D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999; • D. Lgs. n. 79/2011 e s.m. e i.

Relativamente ai doveri di vigilanza

  • artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;
  • art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Relativamente ai possibili rimborsi

  • Legge n. 836 del 18 dicembre 1973,
  • DPR 395/88 e successivi aggiornamenti,
  • Legge “finanziaria” 266/05, commi da 213 a 217;
  • D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12;
  • D.I. 23 marzo 2011 (specifico per viaggi all’estero).

Relativamente all’attività negoziale

  • Decreto n. 129/2018
  • Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • Decreto Legislativo del 18/04/2016 n° 50 e s. m. e i., cd. “Codice dei Contratti”.

Rimborso spese di vitto

Per verificare limiti e modalità di rimborso ci serviremo, con la normativa, divenuta assai stringente, anche “Regolamento d’istituto per rimborso ai docenti accompagnatori ai viaggi d’istruzione” del pregevole e celebre Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti, guidato con sincera attenzione alle norme e congiuntamente alle scelte didattico-educative e formative, dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mezzacappa. Il regolamento propone, evidentemente, i due casi: viaggio in Italia e viaggio all’estero.

Viaggi in Italia

Uscite sul territorio minori di 4 ore e entro 10 km: nessun rimborso, nessuna missione.

Missione superiore a 8 ore ed inferiore a 12 ore: In questo caso, si ha diritto al rimborso di un solo pasto nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i dirigenti), se viene esibita la fattura o la ricevuta fiscale con riferimento ad un pasto consumato nella stessa località dove si svolge la missione nell’ambito dell’itinerario previsto;

Missione superiore a 12 ore: In questo caso, si ha diritto al rimborso di n. 2 pasti giornalieri nella misura cumulativa massima di € 44,26 (€ 61,10 per i dirigenti), sempre dietro esibizione delle fatture o ricevute fiscali (una per ogni pasto). In proposito si evidenzia che nei casi di richiesta di rimborso di due pasti giornalieri va considerato il limite complessivo fissato per gli stessi a prescindere dal costo di ogni singolo pasto (es. 1°pasto € 30,00 e 2°pasto € 14,26). Nel caso venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite previsto di € 22,26.

Le spese per il vitto possono essere rimborsate solo se documentate con fattura o ricevuta fiscale completa delle esatte generalità del dipendente (nome, cognome e codice fiscale), apposte dal gestore e rilasciate per ogni singola prestazione e – per gli scontrini – anche l’elenco analitico delle portate con la firma del gestore e deve riportare il codice fiscale del docente. Tale documentazione deve riportare una dettagliata indicazione dei beni consumati, a meno che non rechi la dicitura “menù a prezzo fisso”. Presupposto per riscuotere l’ammontare delle spese anzidette è la consegna degli originali dei suddetti giustificativi di spesa (nota Min. Tesoro n° 137828 del 30.03.1982). Non sono rimborsabili le spese di vitto desumibili da ricevute fiscali rilasciate cumulativamente a più persone, parimenti i docenti presenteranno dichiarazione individuale e non cumulativa con altri colleghi.

Docenti con trattamento di gratuità-pensione completa

Per i Docenti accompagnatori che usufruiscono del trattamento di gratuità-pensione completa (a seguito degli accordi stipulati con le agenzie di viaggio) non si ha diritto ad alcun rimborso. Per i Docenti accompagnatori che usufruiscono di mezza pensione, in cui sia compresa la prima colazione e il pranzo o la cena, la nota del Ministero del Tesoro del 14.05.1999, prot. n. 205876, ha escluso la possibilità del rimborso del costo dell’eventuale secondo pasto, in quanto equipara la colazione ad un normale pasto. Se invece i giorni di missione non sono tutti coperti dalla gratuità o dalla mezza pensione (es. la mezza pensione inizia dal secondo giorno), si possono rimborsare il pasto del giorno di andata e un pasto del giorno di ritorno purché dalla partenza all’inizio del trattamento alberghiero o dalla fine del trattamento all’arrivo in sede trascorrano almeno 8 ore. Sono da escludere viaggi di istruzione realizzati e concordati con le agenzie nella modalità bed and breakfast.

Pernottamento in albergo (tre stelle/quattro stelle per i dirigenti)

Il pernottamento è rimborsato in tutti i casi in cui la missione si protrae in modo tale da rendere impossibile o comunque difficoltoso il rientro in sede (ad es. termine dell’attività ad ora tarda e quindi rientro in orario notturno, mancanza di mezzi di trasporto pubblici a causa dell’orario, ecc …) e comunque per missioni oltre le 12 ore. Per il rimborso è necessario il documento di spesa in originale e nominativo: fattura oppure ricevuta fiscale.

Mezzi di trasporto

Sono rimborsabili soltanto spostamenti che si avvalgono di mezzi pubblici extraurbani (in linea generale: treni, bus non urbani, collegamenti con aeroporti, traghetti, aerei) e sono necessari i biglietti di viaggio in originale. E’ necessario dichiarare il costo dei titoli di viaggio che non lo riportino in modo esplicito, diversamente non sarà possibile determinare la somma da rimborsare.

Treno

Si rimborsano le spese per viaggi in 2″ classe. Non si rimborsa il costo della prenotazione a meno che non sia obbligatoria (come è il caso degli lntercityPlus/Eurostar). Per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio (tranne che per i treni ES).

Bus extraurbani, navette per aeroporti

Per il rimborso è necessario il biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio.

Aereo

L’utilizzo dell’aereo deve essere autorizzato in anticipo, con una specifica richiesta che mostri l’indispensabilità e la maggiore economicità. Per il rimborso è necessario presentare in originale il biglietto di viaggio accompagnato dalle carte di imbarco e dalla ricevuta di spesa (ed eventuale ricevuta del servizio agenzia).

Taxi

Non è rimborsabile la spesa per il taxi, a meno che non lo si utilizzi per raggiungere una località/sede non collegata in alcun modo con mezzi pubblici (dichiarazione personale da allegare alla richiesta di rimborso, nella misura max di € 25,00).

Utilizzo del mezzo proprio

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 6, c. 12 del D.L. 78/2010, (convertito nella Legge 122/2010), che ha disapplicato gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato solo ai fini della copertura assicurativa, con esclusione di qualsiasi possibilità di rimborso della spesa per tale utilizzo. Ciò è espressamente previsto dalla circolare MEF Dipartimento della RGS – I.G.O.P. – n. 36 del 22/10/2010.

Viaggi all’estero

Con D.I. 23 marzo 2011 (G.U. n. 132 del 9/6/2011) – si sottolinea nell’eccellente e ineguagliabile “Regolamento d’istituto per rimborso ai docenti accompagnatori ai viaggi d’istruzione” del pregiato e rinomato Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti, guidato con grande professionalità e spiccata competenza dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mezzacappa – il Ministero degli Affari Esteri di concerto con il MEF, ha decretato le nuove norme per il trattamento di missione all’estero (le diarie sono state infatti eliminate con D.L. 78/2010). In base a tale norma i docenti che partecipano ai viaggi di istruzione all’estero non hanno diritto ad alcun rimborso spese nel caso in cui il viaggio, l’alloggio e il vitto siano a carico dell’amministrazione o di terzi (agenzia viaggi). Possono fare eccezione il giorno di partenza e il giorno di rientro fino all’attraversamento in uscita/in entrata, dei confini nazionali secondo le disposizioni già trattate al punto A).

Spese sostenute a carico del docente e non dell’amministrazione

Trattamento di missione con rimborso documentato (art. 1 D.I. 23/3/2011) Tab. B: viene riconosciuto, in base all’accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui alla tab. A Dl. 23/3/2001, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle spese alberghiere, dei mezzi di trasporto e nei limiti di cui sotto, delle spese per il vitto.

Spese di vitto

Tali spese sono rimborsabili secondo i limiti massimi giornalieri riportati nella tabella seguente e per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione. Rispetto alla precedente normativa, non vi e più la distinzione fra “pasto singolo” e “pasto giornaliero”, pertanto rimanendo comunque invariato il limite massimo giornaliero di documenti di spesa presentabili per il vitto, il dipendente potrà richiedere il rimborso anche di un singolo pasto di importo minore o uguale al valore inserito in tabella ministeriale.

Regolamento per rimborso spese docenti viaggi di istruzione

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