Tre giorni di permesso per motivi familiari o personali: sono sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico

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Tre giorni di permesso per motivi personali e familiari da fruire in modalità giornaliera: è quanto previsto dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/09 per il personale docente a tempo indeterminato. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico.

Il quesito della lettrice:

Gentile Orizzonte scuola, sono una docente a tempo indeterminato. Scrivo questa mail per chiedere quanti giorni prima va inoltrata alla scuola la domanda per un permesso retribuito in assenza di un regolamento di istituto sull’oggetto permessi. Ci sono delle motivazioni che possono essere ritenute non valide? Anche sul web ho letto di questi famosi tre giorni, ma non sono riuscita a risalire alla norma . Potreste aiutarmi? Vi ringrazio sin da ora.

La norma che disciplina i tre giorni di permesso per il personale docente di ruolo, come scritto in premessa, è l’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/09.

Quanto alla tempistica relativa alla domanda, in una guida abbiamo scritto:

Nel regolamento di cui sopra può venire declinato dalle istituzioni scolastiche il termine di preavviso per la richiesta del permesso per motivi familiari e personali, solitamente dai 3 ai 6 giorni. In caso però di motivo urgente, imprevedibile per l’insegnante, il Dirigente scolastico, anche in deroga a quanto contenuto nella regolamentazione della scuola, compreso il tetto giornaliero di richieste, non ha alcun potere discrezionale e deve autorizzare il permesso.

Sui motivi validi per usufruire del permesso, la norma fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.

Il CCNL Scuola non indica che deve trattarsi di motivi o eventi “gravi” e/o “particolari” e non prevede neanche, a titolo meramente esemplificativo, alcune ipotesi cui è possibile il ricorso ai permessi in esame. Di conseguenza i motivi possono essere diversi e di varia natura.

Il dirigente si limita ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna possibilità di negare o modificare la fruizione di tali permessi da parte del dipendente, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata a giustificazione dell’assenza).

Il diritto soggettivo del dipendente è assoluto e non può essere limitato nemmeno da – più o meno verosimili – “ragioni organizzative” addotte dalla scuola in quanto i permessi sono completamente sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico per cui non hanno bisogno di un atto di concessione.

Il dipendente, una volta assolto l’obbligo della richiesta, non deve attendere l’eventuale “concessione” del dirigente per poter fruire dei permessi, ma può assentarsi per i giorni stabiliti anche nell’eventualità che il dirigente dovesse rifiutare la fruizione degli stessi.

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