Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lanno scolastico 2023/2024 Personale docente, educativo e ATA: in allegato il modello di domanda

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Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato che vi abbia interesse, entro il termine del 15 marzo 2023, scadenza fissata dall’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, dovrà presentare all’istituzione scolastica di titolarità o di servizio la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro: da tempo pieno a tempo parziale; di modifica delle ore settimanali; di rientro a tempo pieno.

Si fa presente che il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023, che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal Ministero dell’istruzione e del merito, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale.

Le esclusioni

Il termine del 15 marzo 2023, inoltre, non riguarderà il personale neo-immesso in ruolo per l’a.s. 2023/2024 e i docenti che sono stati individuati, per l’anno solare 2022/2023, quali destinatari di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4 e comma 9Bis, del D.L. 73/2021, e dell’art. 5 ter D.L. 288/21, i quali dovranno manifestare la propria volontà di aderire al regime di part-time al momento della presa di servizio presso l’istituzione scolastica assegnata con individuazione da parte dell’U.S.T. di Lodi. Solo nel caso di accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico, copia della suddetta istanza dovrà essere trasmessa via e-mail allo scrivente ufficio, il quale provvederà a redigere e conseguentemente a pubblicare un apposito elenco.

La durata

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50% e si intende rinnovato tacitamente in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.

La Circolare della Funzione Pubblica

A tal fine – come ricorda il dirigente dell’USR Lombardia dott. Marco Fassino, alla guida dell’Ambito Territoriale di Lodi del quale prendiamo in prestito, come eccellente esempio di ottimo impegno anche sul fronte della realizzazione di una modulistica di pregevole fattura e facile completamneto da parte del personale interessato – si richiamano le novità introdotte dalla circolare della Funzione Pubblica n° 9 del 30 giugno 2011, per la migliore tutela dell’interessato e dell’amministrazione. Si sottolinea che, di fronte ad un’istanza del lavoratore, l’Amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione “può” essere concessa entro 60 giorni dalla domanda (v. par. 2 della circolare). Secondo la suddetta Circolare, in presenza del posto nel contingente (25% dei titolari della classe di concorso) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando la valutazione dell’Amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. La valutazione discrezionale dell’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro, quando dall’accoglimento della stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola. In caso di esito negativo, le motivazioni del diniego dovranno essere chiaramente dichiarate all’interessato, per permettergli eventualmente di ripresentare nuova istanza con diverse modalità.

La notifica al personale scolastico

I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare la circolare ministeriale a tutto il personale docente, educativo e ATA in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.

Modello-B-rientro-a-tempo-pieno-2023-24

modello C

Modello-A-part-time-2023-24

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