TFA sostegno VIII ciclo, accesso senza selezione solo per una quota di posti. Docente che non vi accede può almeno essere esonerato dal test?

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TFA sostegno VIII ciclo: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023, che ha ampliato la platea dei partecipanti che potranno avere accesso al corso senza sostenere le prove di accesso, si attendono gli ulteriori chiarimenti da parte del Ministero. Innanzitutto si attende il numero generale dei posti, che si auspica elevato, e poi la quota riservata di posti per capire quanti avranno diritto a partecipare.

Il decreto legge 44/2023 modifica l’art. 18bis del Decreto Legislativo n. 59/2017 come già modificato dalla legge 79/2022

Il decreto legge 44/2023 elimina dal testo l’espressione  “abilitazione all’insegnamento”, pertanto esso diventa

2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Poiché la norma è prevista fino al termine del periodo transitorio introdotto dalla riforma reclutamento Bianchi – 31 dicembre 2024 –  si presuppone potrà interessare sia l’VIII ciclo (di prossima indizione) sia il IX, già previsto.

Cosa rimane da chiarire

Alcuni particolari rimangono ancora da chiarire

  1. il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa. Questo naturalmente alimenta delle aspettative che potrebbero rimanere deluse, per questo è sempre bene pensare comunque alla preparazione
  2. l’accesso potrebbe essere limitato, ossia un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione.

La norma stessa dice infatti “accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca”.

Limite che non è stato ancora stabilito e che in alcune Università potrebbe essere un problema, se i posti in generale saranno pochi.

TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza

A questo punto i candidati con tre anni di servizio specifico sul grado di scuola per il quale si richiede di accedere pongono il quesito se sarà possibile almeno accedere alla prova scritta, come avvenuto per i cicli precedenti.

Quando non si svolge la prova preselettiva

Nella normativa consolidata ci sono alcune circostanze in cui la prova preselettiva, la prima delle tre da superare per l’accesso al corso, non si svolge. Si tratta di alcune situazioni personali, che permettono l’esonero dalla prova e di un’unica situazione collettiva, che permette di accedere direttamente alla prova scritta.

Aspiranti beneficiari legge 104/92

L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. 

Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo 

In questo caso bisognerà attendere il bando ma si presuppone che in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, anche per l’VIII ciclo – come già accaduto per il VII – i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

Aspiranti con servizio su sostegno

Finora hanno avuto diretto accesso alla prova scritta  gli aspiranti che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

Questa misura non risulta espressamente abrogata dal DL 36/2022, come modificato adesso dal DL 44/2023.

Seppure meno favorevole, essa potrebbe comunque rappresentare un’ancora di salvataggio per coloro che non dovessero rientrare nella quota di posti riservati.

Esonero per tutti se le domande sono poche

Al di là del singolo caso di esonero, l’unico caso in cui la prova preselettiva non si svolge e quindi tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda sono ammessi direttamente alla prova scritta, è quello in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili.

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