Supplenze graduatorie di istituto: anche se il titolare cambia tipologia di assenza, al supplente spetta la proroga

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In caso di assenza continuativa del docente titolare, al supplente spetta la proroga della supplenza, a prescindere dalle sottostanti ragioni giustificative.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Il docente di ruolo si assenta per malattia per un mese e al suo posto viene nominato il supplente. Al termine del periodo di malattia il docente non rientra ma si assenta per tre giorni di permessi 104 di cui è titolare e per 10 giorni congedo cure per gli invalidi, poi riprende malattia. Quindi non rientra a scuola. In tutto questo la scuola può nominare lo stesso supplente ?

Il docente titolare, come riporta il lettore, è stato assente per più periodi continuativi: prima malattia, a seguire tre giorni di permesso 104/92, poi 10 giorni  per cure per gli invalidi e infine nuovamente malattia. In casi come questo, così come nel caso in cui i periodi di assenza siano interrotti solo da giorno festivo o libero ovvero da entrambi, al supplente spetta la proroga della supplenza, come leggiamo nell’articolo 13, comma 11, dell’OM 112/2022:

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Dunque, al supplente citato nel quesito spettava la proroga del contratto già partire da quando il titolare si è assentato di nuovo dopo i primi dieci giorni di malattia, indipendentemente dal fatto che abbia cambiato motivazione dell’assenza (contratto che doveva essere stipulato a partire dal giorno successivo  quello in cui terminava il precedente). La disposizione in esame, infatti, punta a garantire la continuità didattica e nel comma sopra riportato non c’è alcuna condizione per la proroga se non l’assenza continuativa del titolare nei periodi considerati ovvero interrotti solo da giorno festivo o libro ovvero da entrambi.

Per completezza di informazione riportiamo di seguito tutte le info relative alla proroga del contratto, nonché alla conferma, anch’essa finalizzata a garantire la continuità didattica agli alunni.

Proroga e conferma

Proroga 

Ai sensi del sopra riportato articolo 13/11 dell’OM 112/2022, richiamato nell’annuale nota sulle supplenze:

  • il contratto prorogato non presenta alcuno stacco, infatti decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (contratto);
  • la proroga spetta nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, senza soluzione di continuità, ossia senza interruzione (es: titolare in malattia dal 18 al 25 settembre – da lunedì a lunedì- e poi nuovamente assente dal 26 settembre, quindi dal martedì successivo);
  • la proroga spetta anche qualora ad un primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro o più, interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento ovvero da entrambi (es. 1: titolare assente da lunedì a venerdì e la scuola adotta la settimana corta, il titolare non giustifica il sabato e la domenica e si riassenta dal lunedì successivo, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal sabato; es. 2: titolare assente da lunedì a mercoledì, giovedì ha il giorno libero e non giustifica l’assenza, si riassenta dal venerdì, al supplente spetta la proroga con contratto che decorre dal giovedì).

Ai fini della proroga, la motivazione dell’assenza del titolare deve essere sempre la medesima? Se cambia tipologia di assenza, non si procede alla proroga?

No, la proroga spetta a prescindere dalle procedure giustificative dell’assenza (ossia dalle motivazione dell’assenza), in quanto l’istituto ha la finalità di assicurare la continuità didattica agli allievi. Inoltre, nell’OM succitata non si fa alcuna distinzione in merito alle motivazioni che determinato l’assenza del titolare. Es.: docente assente per malattia da lunedì a venerdì; scuola con settimana corta; si riassenta dal lunedì successivo per malattia del bambino; al supplente spetta comunque la proroga, in quanto si sono realizzate le previste condizioni, ossia ad un primo periodo di assenza ne è seguito un altro interrotto solo dal sabato (scuola chiusa) e dalla giornata festiva (la domenica), senza che il titolare sia rientrato fisicamente in classe.

Conferma

L’altro istituto finalizzato a garantire la continuità didattica agli allievi è la conferma del contratto. Così recita l’articolo 13/12 dell’OM 112/22:

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Quindi:

  • la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre; non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio; si riassenta, dal 7 dicembre, quando iniziano le lezioni);
  • il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto parte dalla ripresa della ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 dicembre.

E’ chiaro che, in tal caso, il periodo non coperto da contratto non produce alcun effetto ai fini giuridici ed economici (al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni e alla relativa proroga contrattuale dedicheremo un apposito articolo).

Le risposte ai quesiti

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