Supplenze GaE e GPS 2023, docenti nominati possono chiedere part-time. Condizioni e contratto

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Il docente, che ottiene una supplenza al 30/06 e al 31/08, può chiedere il part-time. Così prevede il CCNL, come indicato nelle annuali note sulle supplenze.

Supplenze a.s. 2023/24

Domanda

Gli aspiranti interessati (inclusi in GaE e GPS) presentano domanda, per partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali e sino al 30/06, entro le ore 14.00 del 31 luglio 2023, come indicato dal MIM nella nota n. 41914 del 12 luglio 2023. Con la medesima domanda gli aspiranti, inseriti a pieno titolo nelle GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, possono chiedere di partecipare anche all’attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo.

Ai fini delle supplenze, l’aspirante indica:

  • in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), le preferenze (sino a 150) di sede (scuole, comuni e distretti)/classe di concorso-posto/tipologia di contratto (supplenze annuali e/o fino al 30/06 e/o spezzoni);
  • l’eventuale possesso dei requisiti per la priorità nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992;
  • ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

VIDEO TUTORIAL | 150 preferenze supplenze GPS e GAE 2023, la domanda senza segreti: tutti i passaggi spiegati. GUIDA a cura di Sonia Canna– “Supplenze GaE GPS e incarichi per ruolo 2023, come si compila la domanda: dall’accesso all’inoltro. GUIDA PER IMMAGINI

Graduatorie

Come detto sopra, possono presentare la domanda i docenti inclusi in GaE e in GPS. Infatti, le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono attingendo da:

  • GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
  •  GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
  • graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.

L’annuale nota sulle supplenze, richiamandosi al CCNL 2007, indica che è possibile stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. In base all’articolo 25/6 e 39/3 del predetto Contratto:

  • l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale…
  • in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il contratto … indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro;
  • ai fini della costituzione di rapporti di lavoro part-time, si devono considerare le particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale [così, ad esempio, un docente dell’infanzia assegnato ad una scuola con sole sezioni a tempo ridotto (ossia con il solo turno antimeridiano), non può ottenere il part-time, perché altrimenti si perderebbe la prevista unicità del docente].

Alla luce di quanto detto, il docente che ottiene una supplenza, una volta effettuata la presa di servizio, può chiedere e ottenere il part-time, fermo retando che l’aliquota provinciale non sia satura (presentata la richiesta di part-time, infatti, il Dirigente scolastico verifica che non sia già satura, per l’a.s. in corso, l’aliquota del 25%, destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale, rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima). Qui tutte le info sul part-time (l’articolo riguarda i docenti di ruolo che chiedono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tuttavia criteri e condizioni sono i medesimi).

Contratti al 30/06

Nella suddetta nota il Ministero ricorda anche che le disponibilità derivanti da part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, sono da assegnare con contratto sino al 30 giugno. Conseguentemente:

  • se un supplente su posto vacante al 31/08 ottiene il part-time, il collega, che otterrà la supplenza sulle ore residuate dal part-time, avrà un contratto al 30/06;
  • se un supplente ottiene uno spezzone orario, derivante dal part-time di un collega di ruolo, avrà un contratto al 30/06;
  • chi è nominato su un posto al 30/06 e ottiene il part-time, avrà naturalmente un contratto al 30 giugno, come anche il collega che otterrà la supplenza sulle ore residue.

Supplenze docenti 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE]

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