Supplenze GaE e GPS 2023, docente in gravidanza ma non in maternità deve prendere servizio

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Una docente in gravidanza, se individuata quale destinataria di supplenza, deve prendere servizio e, solo quando entrerà in maternità, potrà fruire del relativo congedo.

Assegnazione supplenze 30/06 e 31/08

Ai fini dell’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS, nonché degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi (per i soli aspiranti inclusi a pieno titolo), gli interessati (ossia inclusi nelle predette graduatorie) presentano domanda, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, entro le ore 14.00 del 31 luglio 2023 (nota MIM n. 41914 del 12 luglio 2023).  La domanda è unica, per cui ciascun aspirante compila le sezioni di interesse: i docenti inclusi a pieno titolo in GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi possono partecipare all’assegnazione sia degli incarichi per il ruolo che alle supplenze al 30/06 e al 31/08, mentre i docenti inclusi in GaE (sostegno e posto comune) e GPS posto comune (per la prima fascia vi sono anche gli elenchi aggiuntivi) partecipano soltanto all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

Presa di servizio

Gli aspiranti, che otterranno una supplenza (e anche un incarico finalizzato al ruolo), devono prendere servizio il 1° settembre 2023 o, se la nomina arriva successivamente, entro la data indicata dall’amministrazione (in tale ultimo caso – individuazione dopo il 31/08 – qualora nella nomina non sia indicata alcuna data, è opportuno recarsi subito nella scuola assegnata o contattarla immediatamente).

La presa di servizio, come leggiamo nell’annuale nota sulle supplenze, può essere differita per i casi normativamente previsti quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, maternità, malattia, infortunio. Supplenze 2023/24, quale sarà il giorno della presa di servizio per nomina da GaE o GPS

Dunque, il docente in maternità potrà differire la presa di servizio e, solamente per tale fattispecie, aggiungiamo noi, il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio, come chiarito dal MEF con nota n. 34463/2009 (lo stesso dicasi per chi si trova in interdizione per gravi complicanze della gestazione, in quanto non può essere adibito al lavoro, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 151/2001).

Per completezza di informazione, ricordiamo che si fruisce del congedo di maternità complessivamente per cinque mesi (per ciascun figlio), che possono essere così distribuiti: due mesi prima del parto e tre mesi dopo oppure un mese prima del parto e quattro mesi dopo ovvero dopo il parto entro i successivi cinque mesi (D.lgs. 151/2001 e ss.mm.). 

In definitiva, escluso il suddetto caso e gli altri normativamente previsti, la presa di servizio va effettuata.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

Sono un’insegnante in disoccupazione da un anno, ma sono passata in prima fascia ora e sono quarta in graduatoria, quindi sicuramente riceverò una supplenza da GPS. Sono in gravidanza e a settembre sarò al 6° mese. Per quanto riguarda la presa di servizio è obbligatoria giusto? Avete pubblicato qualche articolo a tal proposito? Non trovo riferimenti recenti.

Rispondiamo alla nostra lettrice, come afferma la stessa, che dovrà prendere servizio (a meno che non si trovi in interdizione per gravi complicanze della gestazione, ma ciò non si evince dal quesito). Quanto alla normativa di riferimento per la presa di servizio, questa è costituita dall’art. 436/4 del D.lgs. 297/94, ove leggiamo che “Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito“, articolo che si discende dalla disposizione di cui all’articolo 9 del DPR n. 3/1957.

La nostra lettrice, come sopra illustrato, potrà fruire del congedo di maternità a partire dal 7° mese di gravidanza, qualora scelga di fruirne due mesi prima e tre mesi dopo il parto.  Esaurito il predetto congedo, a seguire e senza necessità di rientrare in servizio (infatti, il congedo di maternità, ai sensi dell’articolo 12 del CCNL 2007 – tuttora vigente in attesa della forma definitiva del CCNL 2019/21 – è considerato servizio a tutti gli effetti ), la stessa potrà fruire del congedo parentale (presentando apposita richiesta, entro la prevista tempistica).

NB: quanto detto sulla presa di servizio, per il docente in congedo di maternità, vale anche per le immissioni in ruolo e le assunzioni straordinarie da GPS.

Supplenze docenti 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE]

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