Supplenze GaE e GPS 2023, al primo contratto scuola controlla titoli e punteggi

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Le domande per l’assegnazione delle supplenze si possono presentare sino al prossimo 31 luglio. Quando, chi e per quali aspiranti viene effettuato il controllo di titoli e servizi?

Assegnazione supplenze 30/06 e 31/08

Ai fini dell’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS, nonché degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi (per i soli aspiranti inclusi a pieno titolo), gli interessati (ossia inclusi nelle predette graduatorie) presentano domanda, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, entro le ore 14.00 del 31 luglio 2023 (nota MIM n. 41914 del 12 luglio 2023). Con la medesima domanda, compilando le relative sezioni, si partecipa anche all’assegnazione degli incarichi su sostegno finalizzati al ruolo.

L’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo, ai sensi del DL 44/2023 e dell’attuativo DM 119/2023, sono effettuate attingendo da:

  1. GPS sostegno I fascia;
  2.  elenchi aggiuntivi alla suddetta prima fascia.

L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata attingendo da:

  1. GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
  2. GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
  3. graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.

Processo di nomina

Questo, in sintesi, come leggiamo anche nella pagina dedicate alle supplenze del MIM, il processo di nomina:

  1. Gli aspiranti presentano domanda indicando sino a 150 preferenze, indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità.
  2. Le scuole, attraverso il SIDI, indicano agli Uffici il numero effettivo di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.
  3. Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni scuola, distinto per tipologia di posto e classe di concorso, validando o integrando le indicazioni fornite dalle scuole.
  4. Gli Uffici verificano le domande presentate e, con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole scuole sulla base della posizione rivestita in graduatoria e dell’ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle scuole all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico (prima delle supplenze, ricordiamolo, sono assegnati gli incarichi finalizzati al ruolo, da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi).
  5. Gli Uffici comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione.

Controllo dichiarazioni

L’annuale nota sulle supplenze, in merito ai controlli sulle dichiarazione effettuate dagli aspiranti all’atto dell’inserimento/aggiornamento delle graduatorie di inclusione, ricorda quanto previsto dall’articolo 8 dell’OM n. 112/2022.  In base a quanto indicato nel predetto articolo 8:

  • la scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;
  • terminati i controlli, il dirigente scolastico della suddetta scuola comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, che convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato (in tal caso la verifica ha avuto esito positivo);
  • dopo la verifica con esito positivo, i  titoli sono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e la costituzione dell’anagrafe nazionale del personale docente;
  • in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico (che ha effettuato i controlli) lo comunica all’Ufficio competente. Quest’ultimo:

– qualora l’esito negativo sia dovuto alla mancanza del titolo d’accesso ovvero a dichiarazioni mendaci, procede all’esclusione dell’interessato dalle relative graduatorie;

qualora l’esito negativo sia dovuto ad errori nella domanda ovvero all’errata valutazione di titoli e/o servizi dichiarati nella stessa, procede alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati;

  • l’Ufficio comunica all’interessato le determinazioni assunte (esclusione dalle graduatorie oppure rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati);
  • il dirigente scolastico, nel caso di dichiarazioni mendaci, valuta e prende le conseguenti determinazioni, ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000. 

Si evidenzia che l’eventuale servizio, prestato sulla base di dichiarazioni mendaci, è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico. Tale servizio non può essere menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato, non è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera e, per lo stesso non è attribuito alcun punteggio.

Controllo ma non per tutti

Ricordiamo che le GPS (come le GaE) sono state aggiornate nel corso dell’anno 2021/22 per il biennio 2022/24, per cui il primo anno di vigenza delle stesse è ormai passato. Pertanto, coloro i quali lo scorso anno hanno ottenuto un incarico di supplenza dovrebbero essere stati sottoposti ai controlli succitati.

I controlli, come si evince dal testo dell’OM, nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuate una sola volta, per cui la verifica suddetta riguarderà i soli candidati ancora non sottoposti alla stessa; in teoria, i soli candidati che non hanno ottenuto nessun incarico di supplenza. Questo il citato testo dell’OM:

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

Dunque i controlli sulle dichiarazioni effettuate nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS (cose anche delle GaE) vanno effettuati quando l’aspirante stipula il primo contratto durante l’intero periodo di validità delle graduatorie.

Incarichi per il ruolo

Riteniamo che i controlli di cui sopra riguardino anche i docenti, che ottengono l’incarico finalizzato al ruolo da GPS prima e relativi elenchi aggiuntivi, considerato che nel 2023/24 saranno comunque assunti a tempo determinato e che le dichiarazioni effettuate nella domanda hanno determinato il punteggio, grazie al quale otterranno il predetto incarico (sempre che non siano stati già effettuati, come detto sopra). A sostegno, ricordiamo che nelle istruzioni operative finalizzare al ruolo a.s. 2023/24, in merito ai controlli, si parla solo di nomina ruolo: Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni; sono altresì verificati i titoli che hanno dato accesso alla procedura concorsuale.

Supplenze docenti 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE]

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