Supplenze docenti, su posti disponibili dopo il 31 dicembre si utilizzano le graduatorie di istituto

Per le supplenze su posti vacanti e disponibili dopo il 31 dicembre si utilizzano le graduatorie di istituto. Lo abbiamo scritto più volte, oggi riportiamo la nota dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi, che ricorda che dopo il 31/12 tutte le supplenze sono da considerarsi temporanee, “sebbene su posti vacanti e/o disponibili”.

Dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle supplenze, TUTTE le supplenze hanno valenza di “supplenza temporanea”; dopo la predetta data, infatti, non esiste differenza tra un posto resosi disponibile e una supplenza breve.

La nota spiega che tali supplenze (ossia su posti vacanti e/o disponibili dopo il 31/12), pertanto:
• non possono avere come termine il 31/08 ovvero il 30/06;
• hanno come termine ultimo la fine delle lezioni;
• sono attribuite dalle graduatorie di istituto.

Le supplenze su posti resisi vacanti e/o disponibili (per es. posti in deroga sostegno) dopo il 31 dicembre, sono da considerarsi temporanee e da assegnare sino al termine delle lezioni da parte del Dirigente Scolastico che individuerà i destinatari dalle Graduatorie di istituto.
Fanno eccezione naturalmente le cattedre della scuola dell’infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto il 30 giugno.

Come abbiamo scritto, invece, per i posti resisi vacanti entro il 31 dicembre si utilizzano ancora le GPS e quindi le supplenze sono di competenza degli Uffici scolastici provinciali.

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